Definizione del giudizio contabile con rito abbreviato e pagamento della somma agevolata (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 69 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile di responsabilità amministrativa, il rito abbreviato disciplinato dall’art. 130 cod. giust. cont. costituisce rito alternativo a funzione deflattiva, che consente al convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di definire la propria posizione mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione. Ammesso il convenuto con decreto in camera di consiglio, il collegio fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento e l’udienza di verifica. Nel caso di tempestivo e regolare versamento in unica soluzione della somma agevolata, il collegio definisce il giudizio con sentenza, provvede sulle spese e la pronuncia di primo grado è espressamente non impugnabile.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, il responsabile dell’Area Tecnica di un Comune, unitamente al responsabile dell’Area Finanziaria, per la somma complessiva di € 12.500,00, asseritamente cagionata da omissioni gravemente colpose nella gestione del pagamento di un credito vantato dall’impresa appaltatrice di lavori pubblici.

Secondo la ricostruzione attorea, l’inerzia dei funzionari si sarebbe protratta per oltre quattro anni e mezzo, attraverso successive occasioni di adempimento non sfruttate, con conseguente aggravio di spese legali per l’ente. All’esito di una transazione, il danno è stato contenuto e riconosciuto con deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio. La quota ascritta al convenuto è stata quantificata al 65 per cento, pari a € 8.125,00.

La Motivazione della Corte

Il convenuto si è costituito formulando istanza di giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 130 d.lgs. n. 174/2016 e proponendo il pagamento di € 4.062,50, pari alla metà della pretesa risarcitoria formulata nei suoi confronti. Il pubblico ministero, con parere del 4 aprile 2025, ha espresso giudizio favorevole, non ravvisando circostanze ostative: non risultava il doloso arricchimento dei danneggianti ed era rispettato il limite del 50 per cento.

Con decreto del 29 aprile 2025, questa Sezione ha accolto l’istanza e ammesso il convenuto a definire la propria posizione previo pagamento, in unica soluzione, della somma indicata in favore dell’ente danneggiato, inviandone prova alla segreteria. Il giudizio è stato conseguentemente rinviato all’udienza camerale per l’acquisizione della prova dell’avvenuto pagamento.

Il collegio richiama il disposto dell’art. 130, comma 1, cod. giust. cont., che configura il rito abbreviato come alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e con lo scopo di garantire l’incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all’erario. I commi 6 e 7 regolano la deliberazione camerale sulla congruità della somma, la determinazione della stessa e il termine perentorio per il versamento; il comma 8 prevede che il collegio definisca il giudizio con sentenza, provvedendo sulle spese.

All’udienza del 17 giugno 2025 il collegio ha preso atto del pagamento effettuato e introitato dall’ente danneggiato, documentato con deposito del 27 maggio 2025. L’ammissione al rito abbreviato è stata quindi puntualmente seguita dal tempestivo versamento della somma agevolata fissata nel decreto. Ne consegue la dichiarazione di definizione del giudizio abbreviato nei confronti del convenuto, ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. giust. cont., con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *