Falsa dichiarazione dei titoli di studio e danno erariale da retribuzioni indebite (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 189 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione erogata dall’amministrazione scolastica a fronte di incarichi di insegnamento ottenuti mediante false dichiarazioni sul possesso dei titoli di studio abilitanti integra danno erariale, essendo il rapporto sinallagmatico irrimediabilmente inficiato dalla mancanza della professionalità richiesta. La prestazione lavorativa resa da un soggetto radicalmente privo del titolo di studio prescritto è, in linea di principio, priva di utilità per l’amministrazione. L’eccezione ammessa dalla giurisprudenza contabile, relativa alle attività meramente esecutive, non si estende all’attività di insegnamento, caratterizzata da un contenuto professionale elevato. Il possesso di un titolo abilitante per una classe di concorso diversa da quella cui si è avuto accesso non esclude l’illiceità. L’art. 2126 cod. civ. non esplica effetto nella fattispecie, poiché il venir meno della utilità della prestazione esclude il nesso sinallagmatico tutelato dalla norma.
Il Fatto
Il Procuratore regionale ha citato in giudizio il convenuto addebitandogli di aver ottenuto, mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenenti titoli di studio inesistenti, numerosi incarichi di supplenza presso istituti scolastici secondari. I controlli effettuati dalle segreterie degli istituti hanno rivelato che l’Università degli studi di Napoli “Federico II” non aveva mai attestato il conseguimento delle due lauree dichiarate, certificando che lo studente non aveva superato alcun esame, e che l’ateneo telematico indicato per il successivo incarico ha comunicato che il convenuto non risultava nemmeno iscritto al corso di laurea dichiarato.
Il danno contestato coincide con il trattamento economico percepito, pari a euro 71.383,67. Il convenuto, costituitosi, ha ammesso la falsità delle dichiarazioni sui titoli, contestando però il dolo in relazione alla asserita condizione di laureando e sostenendo l’utilità della prestazione resa, con conseguente irripetibilità delle retribuzioni ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., oltre alla erroneità del conteggio per mensilità non corrisposte a seguito di dimissioni anticipate.
La Motivazione della Corte
La Sezione qualifica la vicenda come accesso illecito all’impiego pubblico, ottenuto da soggetto che dichiara falsamente il possesso di un titolo di studio abilitante inesistente. La condotta illecita è pacifica, ammessa dal convenuto e comunque dimostrata dalle indagini. Il rapporto di servizio sussiste, pur essendosi instaurato di fatto per l’illegittimità del titolo costitutivo. Il nesso causale con il danno e l’elemento psicologico del dolo sono affermati, non essendo verosimile che il convenuto potesse ritenere equivalente alla qualifica di laureando il superamento di esami in un percorso propedeutico all’iscrizione a un corso di laurea.
Sul danno, la Corte richiama l’orientamento prevalente della giurisprudenza contabile, che considera priva di utilità la prestazione resa da un soggetto privo del titolo abilitante (Sezione giurisdizionale Lombardia, sentenza n. 272/2019). L’eccezione delle attività meramente esecutive non riguarda l’insegnamento, caratterizzato da un contenuto professionale elevato, tanto più pregnante nei casi in cui la laurea è titolo di accesso. La tesi difensiva sul possesso di un titolo idoneo alternativo è respinta: il diploma posseduto abiliterebbe a una classe di concorso diversa, mentre per quelle alle quali si è avuto accesso il titolo richiesto è la laurea.
L’inutilità della prestazione rende superfluo l’esame dell’art. 2126 cod. civ., norma dettata in un’ottica di favore per il lavoratore ma inoperante nel caso di specie. La Corte esamina poi la quantificazione, accertando che nessuna retribuzione è stata contestata per i periodi indicati dalla difesa. Sulle ritenute fiscali, la Sezione si discosta dalla massima delle Sezioni riunite n. 24/2020/QM, che imporrebbe il calcolo al lordo: le ritenute subite dal dipendente rientrano tra i vantaggi di cui all’art. 1, comma 1-bis, legge n. 20/1994, quando le posizioni contrapposte siano legate da nesso di simmetrica reciprocità, richiamando la propria sentenza n. 263 del 28 novembre 2022.
Il danno risarcibile è così rideterminato in euro 63.233,45, oltre rivalutazione monetaria dalla data del pagamento e interessi legali dalla sentenza. La Corte condanna il convenuto al pagamento di tale somma in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito, oltre alle spese di giudizio liquidate in euro 77,10.
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Nota della Redazione
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