Imposta di soggiorno non riversata: no a compensazione con controcrediti (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 366 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le somme riscosse dall’agente contabile a titolo di imposta di soggiorno e non riversate all’ente locale costituiscono crediti a destinazione pubblicistica e di natura vincolata, non opponibili in compensazione con controcrediti vantati verso l’Amministrazione. L’obbligo di integrale riversamento, imposto dall’art. 181 TUEL e dall’art. 226 R.D. n. 827/1924, prevale sul principio civilistico della compensazione legale e non è derogabile nemmeno da un accordo dell’ente. Il giudizio di conto è autonomo rispetto ai processi civili e amministrativi pendenti tra le stesse parti; la mancata o negativa parificazione del conto non ne determina l’improcedibilità quando l’Amministrazione abbia comunque esercitato il controllo. Il conto irregolare non è ammesso a discarico e l’agente contabile è condannato al pagamento delle somme non riversate, oltre interessi legali.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore ha rimesso al Collegio, con la relazione di irregolarità n. 1224/2024, il conto giudiziale relativo alla gestione della riscossione dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2019 per conto di un Comune, chiedendo la declaratoria di irregolarità e la condanna dell’agente contabile al pagamento di euro 8.286,00, oltre interessi legali e spese. Il Comune aveva parificato il conto con esito negativo, sia per il ritardo nel rendiconto sia per l’omesso riversamento delle somme riscosse nei mesi di settembre (in parte), ottobre, novembre e dicembre 2019.
La società agente contabile ha eccepito l’avvenuta compensazione con un proprio controcredito, approvata dall’Amministrazione e poi revocata dopo una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione. La difesa ha chiesto un rinvio in attesa della decisione del giudice dell’esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge anzitutto l’ulteriore richiesta di rinvio. Il giudizio di conto è autonomo dai processi incardinati presso altri plessi giurisdizionali, in virtù della eadem ratio che governa l’azione di responsabilità erariale. Le interferenze tra giudizi danno luogo a questioni di proponibilità, non di giurisdizione, e le due azioni restano reciprocamente indipendenti anche quando investono gli stessi fatti materiali. Lo impongono la tutela giurisdizionale e la ragionevole durata del processo, oltre al divieto di sospensione fuori dai casi tassativi.
Nel merito della procedibilità, la Corte chiarisce che la parificazione è una dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture dell’ente. La sua assenza non blocca il giudizio quando l’Amministrazione abbia comunque esercitato il controllo: il conto è sempre procedibile, anche se la parifica è negata per ragioni formali o sostanziali. La cognitio della Corte dei conti non può essere pregiudicata dall’esito del controllo amministrativo.
Sul merito, la gestione è irregolare sotto il profilo formale e sostanziale. Il conto, redatto su Modello 21, omette l’indicazione del numero delle ricevute emesse e ogni specificazione sui versamenti in Tesoreria. Tale lacuna interrompe il percorso di tracciabilità della somma riscossa e impedisce la verifica della corretta riscossione del tributo. Non è contestato il riversamento tardivo e, per importi maggiori, l’omesso riversamento.
La Corte esclude l’eccezione di compensazione legale. Le somme riscosse e non riversate mantengono natura vincolata e destinazione pubblicistica: l’art. 181 TUEL e l’art. 226 R.D. n. 827/1924 impongono l’integrale riversamento e introducono un’eccezione al principio civilistico della compensazione. Il credito dell’ente non è nemmeno pignorabile. Né rileva che l’Amministrazione avesse dapprima accettato la compensazione, poi revocata per il sopravvenuto venir meno dei presupposti. Il conto è dichiarato irregolare, non ammesso a discarico, con condanna al pagamento della somma non riversata e degli interessi legali. Le spese seguono la soccombenza; tra agente contabile e Comune sono interamente compensate.
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Nota della Redazione
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