Ricorso in cassazione inammissibile per difetto di autosufficienza sull’atto di appello (Cass. civ. Sez. III n. 9025 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri la qualificazione giuridica dell’azione e l’erronea declaratoria di inammissibilità dell’opposizione deve illustrare autosufficientemente il contenuto dell’atto di appello, localizzandolo tra gli atti di causa e riportandone i punti e i brani salienti. In difetto, la Suprema Corte non è posta nella condizione di percepire direttamente il tenore delle censure, senza necessità di consultare il controricorso o la sentenza impugnata, e il ricorso è inammissibile. L’onere di autosufficienza del ricorso opera sul piano processuale, ponendosi a monte di ogni valutazione di merito sui motivi.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. davanti al Giudice di pace avverso una cartella esattoriale relativa al mancato pagamento di tre verbali di infrazione al codice della strada. Deduceva la mancata notifica dei verbali, l’inesistenza della cartella e ulteriori vizi formali.
Il Giudice di pace accoglieva solo in parte l’opposizione, annullando un verbale e dichiarando inammissibile l’opposizione avverso i restanti due, da proporre ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e non nelle forme dell’opposizione agli atti esecutivi. Il Tribunale rigettava l’appello, confermando la corretta applicazione dell’orientamento di legittimità. La società ricorreva in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso inammissibile per difetto di adeguata specificità sul contenuto dell’atto di appello. La ricorrente non riporta in alcun modo quale fosse il tenore dell’appello, non lo localizza adeguatamente tra gli atti di causa e non ne indica i punti e i brani salienti.
Il parametro è quello precisato dalla giurisprudenza di legittimità nel rispetto della giurisprudenza sovranazionale: Sezioni Unite n. 8950 del 18/03/2022 e Cass. n. 8117 del 14/03/2022. In base a tale indirizzo, il ricorrente deve porre la Corte nella condizione di percepire direttamente le censure, senza necessità di consultare altri atti quali il controricorso o la stessa sentenza impugnata.
La conseguenza è che, a prescindere dall’esame nel merito delle censure, il ricorso va dichiarato inammissibile. La Corte precisa che tale esito prescinde dall’irrilevanza degli argomenti spesi dal Comune sulla propria carenza di legittimazione, essendo il controricorso a sua volta affetto da difetto di autosufficienza sul dispiegamento dell’appello incidentale.
Le spese di lite seguono la soccombenza della società nei confronti del solo Comune. Nulla è riconosciuto alle pubbliche amministrazioni rimaste intimate e all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, costituitasi con atto di mero stile in vista dell’udienza di discussione poi non tenuta, senza seguito di attività processuale: sul punto la Corte richiama Cass. n. 16921 del 07/07/2017. La dichiarazione di inammissibilità comporta infine l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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