Compensi avvocato e vizio di motivazione apparente (Cass. civ. Sez. II n. 31615 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., ravvisabile nella mancanza, nell’apparenza, nella manifesta e irriducibile contraddittorietà o nella perplessità della motivazione. Il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Il motivo di ricorso che non riproduce il contenuto dei documenti posti a base della censura, ai sensi dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., e non attinge la ratio decidendi è inammissibile. Quando la decisione si fondi su più ragioni autonome, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il gravame sulle altre.
Il Fatto
Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali, in parte riferiti all’attività di conciliazione conclusa con una transazione e in parte all’opposizione a precetto e all’esecuzione mobiliare. La cliente propose opposizione, contestando la pretesa.
Il Tribunale accolse l’opposizione, revocando il decreto e condannando il legale al pagamento delle spese. Contro tale ordinanza il professionista propose ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente resistette con controricorso e memorie.
La Motivazione della Corte
Trattato per primo il secondo motivo, la Corte ha ribadito che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto al solo minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost. Le censure di contraddittorietà e insufficienza, al di fuori delle ipotesi di motivazione mancante, apparente, manifestamente contraddittoria o perplessa, non sono più proponibili e il vizio può essere dedotto solo per omesso esame di un fatto storico decisivo.
Richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e la successiva Sezioni Unite n. 2767 del 2023, la Corte ha chiarito che il vizio di motivazione apparente ricorre quando la motivazione, pur formalmente presente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché inidonea a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture. Nel caso concreto il vizio è stato escluso: l’articolata motivazione dei giudici di merito, fondata sull’esame e sull’interpretazione dei documenti, risponde al minimo costituzionale.
Il primo motivo, relativo al disconoscimento della copia del preventivo e all’attestazione di conformità, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente non aveva rispettato l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., omettendo di riprodurre il contenuto del palmario e della conciliazione, e non aveva attinto la ratio decidendi, poiché il richiamo al disconoscimento non era stato posto a fondamento della decisione.
Anche il terzo motivo, per asserita omessa pronuncia sulla domanda subordinata, è stato ritenuto inammissibile: i giudici avevano escluso ogni spettanza, implicitamente negando anche la minor somma. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, perché la decisione si basava su una ragione autonoma non censurata, idonea da sola a sorreggerla.
Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.
Nota della Redazione
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