Gettone di presenza consiglieri comunali: misura cristallizzata al 25 giugno 2008 (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 18 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La misura legittima del gettone di presenza spettante ai consiglieri comunali per la partecipazione a consigli e commissioni è quella cd. in godimento alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, comprensiva degli incrementi e delle decurtazioni medio tempore intervenuti. Non può farsi riferimento ai soli importi tabellari fissati dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119, poiché la soppressione della facoltà deliberativa di aumento ex art. 82, comma 11, TUEL ha cristallizzato gli emolumenti in godimento con finalità di contenimento della spesa pubblica. L’art. 1, comma 552, legge n. 160/2019 ha qualificato tale assetto come interpretazione autentica, confermando il divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto agli importi già in godimento.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune toscano ha formulato, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, l. n. 131/2003 concernente la misura del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali.

L’ente ha chiesto se, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, la misura legittima sia quella vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008, oppure quella da rideterminarsi adeguandola agli importi del D.M. n. 119/2000. Il quesito nasce dalla sovrapposizione tra la disciplina tabellare ministeriale e le sopravvenienze normative di contenimento della spesa.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha dapprima verificato l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo soggettivo, essendo formulata dal Sindaco quale legale rappresentante dell’ente ex art. 50, comma 2, TUEL e trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

Sotto il profilo oggettivo, il quesito rientra nel perimetro della contabilità pubblica, investendo limiti e divieti strumentali al contenimento della spesa e incidendo sulla gestione dei bilanci. La richiesta è proposta in termini generali e astratti e non interferisce con scelte discrezionali dell’amministrazione.

Nel merito, la Sezione ricostruisce l’evoluzione normativa. L’art. 82, comma 2, TUEL riconosce il diritto al gettone, determinato in base al decreto ministeriale di cui al comma 8, attuato con il D.M. n. 119/2000. L’art. 1, comma 54, l. n. 266/2005 ha disposto una decurtazione lineare del 10 per cento rispetto all’ammontare al 30 settembre 2005. La l. n. 244/2007 e, da ultimo, l’art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008 hanno soppresso la facoltà di deliberare incrementi, rispettivamente sui gettoni e sulle indennità di funzione.

La Sezione richiama i propri precedenti e la pronuncia delle Sezioni riunite n. 1 del 12 gennaio 2012, che ha riconosciuto carattere strutturale, e non temporaneo, della decurtazione del 10 per cento, affermando che l’ammontare spettante non può essere superiore a quello in godimento al 25 giugno 2008.

Non ravvisandosi modifiche normative o fattuali, la Sezione conferma l’orientamento: la misura di riferimento è quella in godimento, comprensiva di incrementi e decurtazioni. L’art. 1, comma 552, legge n. 160/2019, di interpretazione autentica, avvalora tale conclusione, ribadendo il divieto di incrementi ulteriori rispetto agli importi già in godimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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