Indebito previdenziale: irripetibile se contestato oltre l’anno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 517 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito previdenziale sorto per motivi reddituali, l’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991 consente all’INPS il recupero di quanto pagato in eccesso, a prescindere dallo stato soggettivo del percettore, purché la contestazione avvenga entro l’anno successivo a quello di conoscibilità dei redditi. Decorso inutilmente tale termine, la ripetibilità dell’indebito è subordinata all’assenza di buona fede dell’accipiens. Tale buona fede sussiste, e osta al recupero, quando il pensionato abbia dichiarato tempestivamente i propri redditi e si sia astenuto da comportamenti, attivi o passivi, idonei a indurre in errore l’Ente erogante; l’Istituto è tenuto d’ufficio a verificare le situazioni di cumulo mediante accesso telematico alle dichiarazioni.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, agiva davanti alla Corte dei conti per contestare due pretese restitutorie dell’INPS. La prima riguardava un credito di euro 3.265,90 per l’anno 2016, comunicato per l’annualità e mai azionato in via di recupero. La seconda concerneva un importo di euro 10.362,40, scaturito da un ricalcolo del trattamento a partire dal gennaio 2018, disposto con provvedimento motivato in relazione al superamento delle soglie reddituali rilevanti sulla cumulabilità della reversibilità.
L’INPS si costituiva sostenendo l’inesistenza del primo credito, generato per mero errore dal sistema informatico centralizzato, e la fondatezza del secondo, per aver la percettrice conseguito redditi superiori a quattro volte il trattamento minimo. All’udienza del 6.5.2024 la ricorrente aderiva alla cessazione della materia del contendere sul primo indebito e circoscriveva la contestazione, quanto al secondo, alla sola somma di euro 990,65 relativa all’anno 2018, eccependo la tardività della contestazione.
La Motivazione della Corte
Sulla prima posta il Giudice unico dichiara la cessazione della materia del contendere, risultando dagli atti e dalle difese il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione.
Il nucleo della pronuncia riguarda la seconda posta residua. Il Giudice richiama l’art. 13, commi 1 e 2, l. n. 412/1991, che impone all’INPS la verifica annuale delle situazioni reddituali dei pensionati e il recupero, entro l’anno successivo, di quanto pagato in eccesso: in questa prima fase il recupero opera indipendentemente dallo stato soggettivo dell’accipiens e dalla tipologia di errore dell’Ente.
Superato il termine annuale, la regola si inverte: la ripetibilità dell’indebito resta subordinata all’assenza di buona fede del percettore. Nel caso concreto la contestazione dell’importo di euro 990,65 per il 2018 interveniva oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di conoscibilità dei redditi: poiché la dichiarazione era stata presentata il 8.11.2019, l’azione di recupero doveva concludersi entro il 31.12.2020, mentre l’INPS provvedeva con la riliquidazione del 17.9.2021.
Il Giudice esclude che possa invocarsi la buona fede in senso inverso. La ricorrente ha adempiuto correttamente agli obblighi dichiarativi e non ha tenuto alcun comportamento idoneo a indurre in errore l’Ente; l’INPS, disponendo della dichiarazione trasmessa, era nelle condizioni di verificare per via telematica il superamento delle soglie e di riliquidare d’ufficio il trattamento. Il richiamo è alla giurisprudenza contabile (Sez. Riunite n. 4/2008; Sez. Giur. Campania n. 466/2024), che onera il percettore di comunicare ogni evento modificativo della prestazione senza indurre l’Amministrazione in errore.
Ne segue l’irripetibilità dell’indebito di euro 990,65, con condanna dell’INPS alla restituzione delle somme eventualmente trattenute, aumentate degli interessi legali dalla domanda giudiziale del 21.2.2022. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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