Non luogo a deliberare per esecuzione anticipata di varianti già perfezionate (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 21 del 15.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti costituisce elemento integrativo dell’efficacia dell’atto e deve necessariamente precedere la sua esecuzione. Sono soggetti a controllo tutti gli atti modificativi o integrativi che esercitano lo ius variandi su elementi essenziali del contratto già assentito, a prescindere dal contenuto e dal costo delle varianti. Se l’Amministrazione ha avviato e quasi integralmente eseguito le lavorazioni prima dell’invio del provvedimento, lo spazio di efficacia residuo non consente più alcun riscontro e deve dichiararsi il non luogo a deliberare, restando irrilevanti le ragioni di opportunità addotte.

Il Fatto

Il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana, le Marche e l’Umbria ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo, in data 22 dicembre 2023, il decreto con cui ha approvato, mediante unico atto, le perizie di variante n. 7383-01 e n. 7383-02 e l’atto aggiuntivo rep. 7489 del 22/11/2023, relativi all’appalto integrato per la ristrutturazione ed efficientamento energetico del Palazzo Allievi e adeguamento dei fabbricati dell’Accademia navale di Livorno.

L’Ufficio di controllo ha formulato rilievi, osservando che il decreto recava data 21/12/2023 mentre le varianti risalivano in parte al 2021, con fine lavori prevista al 13/01/2024. L’Amministrazione ha replicato che le opere erano state avviate dal giugno 2023, nelle more della formalizzazione dell’atto aggiuntivo, a seguito del parere favorevole del C.T.A. del 14.06.2023, per non creare rallentamenti all’opera destinata alla difesa nazionale.

La Motivazione della Corte

La Sezione accerta in via preliminare la regolare instaurazione del contraddittorio e la propria competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. g) L. n. 20/1994 e dell’art. 2, comma 3, del Regolamento n. 14/DEL/2000, trattandosi di atto di Amministrazione periferica con sede in Toscana.

Nel merito, il Collegio ribadisce che sono soggetti a controllo preventivo tutti gli atti modificativi o integrativi che comportano esercizio dello ius variandi sugli elementi essenziali del contratto originario già sottoposto a controllo, indipendentemente dal valore. Richiama la deliberazione n. SCCLEG/2/2017/PREV e la giurisprudenza contabile secondo cui l’esigenza di controllo ha carattere permanente, anche per evitare che le integrazioni progettuali eludano la concorrenza.

Il Collegio prende atto delle ragioni illustrate dall’Amministrazione circa il tardivo invio degli atti, ma ritiene che assuma carattere assorbente il vizio derivante dalla quasi completa esecuzione delle lavorazioni prima del prescritto invio. Il visto preventivo è elemento integrativo dell’efficacia: il controllo deve aver luogo prima dell’esecuzione, come affermato dalla Sez. centrale contr. legittimità n. 16/2010.

Ne consegue che le clausole di esecuzione anticipata in attesa della conclusione del procedimento di controllo sono nulle (SCCLEG n. 14/2010/PREV), salvo espresse previsioni di legge, e che chi dà esecuzione prima della registrazione assume ogni responsabilità. Quando l’atto è già stato eseguito, il successivo intervento della Corte non ha più ragione d’essere e l’eventuale visto sarebbe inutiliter dato.

La Sezione rileva che, alla data di invio del provvedimento, i lavori erano realizzati in misura pressoché integrale: lo spazio di efficacia residuo non consente alcun controllo. Dichiara pertanto il non luogo a deliberare sull’assoggettabilità del decreto al controllo preventivo di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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