La triplicazione dei costi del programma F-35 e la posizione di mero partner dell’Italia impongono un rafforzamento del controllo e nuove sinergie col programma Gcap (Corte dei Conti Sez. contr. affari europei n. 5 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione dell’Italia a un programma internazionale di difesa in qualità di mero partner, in cui la leadership è detenuta da un altro Paese, determina l’impossibilità per il partner di incidere sulle dinamiche decisionali e, conseguentemente, sui processi di costo, anche con riferimento alle componenti condivise. I costi del programma, a causa dei ritardi nelle fasi di sviluppo e della necessità di introdurre nuove tecnologie, hanno subito un incremento tale da risultare più che triplicati rispetto alle stime iniziali. Tale circostanza impone un’attenta valutazione circa l’effettiva sostenibilità dell’impegno finanziario e la necessità di rafforzare i meccanismi di controllo. In questo contesto, la partecipazione a programmi di nuova generazione, come il Global combat air platform (Gcap), fondata sul principio della equal partnership, si prefigge l’obiettivo programmatico di superare le criticità emerse, garantendo una maggiore trasparenza sui costi e una più chiara disciplina nella condivisione delle intellectual properties e del know-how tecnologico.
Il Fatto
Con la deliberazione in commento, la Sezione di controllo per gli affari europei e internazionali della Corte dei conti ha approvato la relazione sull’esito dell’indagine concernente la gestione del programma internazionale di difesa F35, che aggiorna la precedente analisi svolta con la deliberazione n. 15/2017. L’indagine è stata condotta sul periodo fino al giugno 2025 e ha riguardato i profili relativi all’impegno finanziario del programma, allo sviluppo industriale, al ritorno occupazionale e alle prospettive future, con particolare riferimento alla compatibilità tra il programma F35 e il nuovo programma Gcap.
L’analisi muove dai rilevanti ritardi registrati nelle fasi di sviluppo del progetto, che hanno comportato un incremento dei costi per l’Italia, e dalla circostanza che, essendo il programma sotto la leadership degli Stati Uniti, l’Italia non ha la possibilità di incidere sulle dinamiche decisionali, con particolare riguardo alla condivisione delle tecnologie e alla gestione degli oneri connessi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha evidenziato che la fase di sviluppo del velivolo (System development and demonstration phase), che si sarebbe dovuta concludere nel 2012, è terminata solo nel 2023, con un ritardo di oltre undici anni. Questo slittamento ha determinato un differimento del passaggio alla produzione a pieno ritmo (Full rate production) dal 2015 al 2024. Il protrarsi delle attività sperimentali ha avuto un impatto economico-finanziario significativo, che si è riflesso non solo sul Paese leader ma anche sui partner, inclusa l’Italia.
Quanto all’impegno finanziario, il nuovo accordo sottoscritto nel 2021 (New Psfd memorandum), a seguito dell’esclusione della Turchia, ha introdotto un nuovo tetto per i costi comuni non ricorrenti di programma (shared cost), con un impegno a carico dell’Italia di 2.233,7 milioni di dollari per il periodo 2021-2051, che si sommano alla contribuzione già versata di 602,15 milioni di dollari, per un totale di 2.835,85 milioni di dollari. La Corte ha rilevato che, allo stato, la stima dei costi shared ammonta a 91.433 milioni di dollari, eccedente di 17.220 milioni di dollari il tetto sottoscritto con il New Psfd memorandum. Di conseguenza, la contribuzione italiana per i costi shared è stimata in 3.276,12 milioni di dollari nel periodo 2007-2051, con un aumento di 440,27 milioni rispetto a quella massima prevista. La componente di costo, in termini previsionali, risulta quindi più che triplicata rispetto alla previsione iniziale.
Con riferimento alle misure di contenimento dei costi, la deliberazione richiama le iniziative poste in essere dagli Stati Uniti, denominate War on cost, che agiscono su tre elementi: l’affordability, il cost estimating e la cost reduction. La Corte, tuttavia, ha osservato che, essendo la governance del programma sotto il controllo statunitense, i partner, a prescindere dal livello di trasparenza delle procedure di costo, non possono incidere sulle dinamiche decisionali, in particolare sulle componenti di costo condivise, soprattutto quelle relative agli ambiti ad alto tasso tecnologico.
La Corte ha quindi analizzato il nuovo programma Gcap, cui l’Italia ha aderito in posizione di equal partnership con Regno Unito e Giappone, rilevando come questo si prefigga l’obiettivo di superare le criticità emerse nel programma F35, garantendo l’accesso allo sviluppo congiunto di tecnologie pregiate, una crescita bilanciata del know-how e una maggiore trasparenza sui costi. Il Ministero della difesa ha sottolineato la complementarità finanziaria dei due programmi, assicurando che il Gcap non sostituisce ma integra l’F35, e che il finanziamento per l’Italia ammonta a 9,6 miliardi di euro entro il 2035.
La deliberazione è stata approvata con le modifiche apportate dal collegio. L’amministrazione è tenuta ad adottare, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione, l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’art. 3, comma 64, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, qualora ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati, e a comunicare alla Corte e al Parlamento, entro sei mesi, le misure consequenziali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 6, della l. 14 gennaio 1994, n. 20.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.