Gettoni di presenza dei consiglieri comunali cristallizzati al 2008 (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 103 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il gettone di presenza dei consiglieri comunali, dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, resta cristallizzato all’importo in godimento a quella data, già rideterminato in riduzione secondo l’art. 1, comma 54, l. n. 266/2005, con preclusione tanto degli aumenti quanto delle diminuzioni future. La soppressione, ad opera dell’art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008, del potere di incremento e diminuzione già previsto dall’originario art. 82, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 ha natura sostanziale e definitiva. Residuano, perché di fonte diversa e vincolata, le variazioni automatiche del gettone previste dall’art. 2, d.m. 4 aprile 2000, n. 119, che operano anche dopo il 2008 ma vanno parametrate alla riduzione del 10 per cento.

Il Fatto

Un Comune istante chiede alla Sezione regionale di controllo un coordinamento interpretativo tra le fonti che regolano la misura del gettone di presenza dei consiglieri comunali. Il quesito verte su un’alternativa: se l’importo legittimo sia quello in godimento alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008, oppure quello successivamente ridotto dall’Ente e rapportato ai valori del d.m. n. 119/2000.

La richiesta proviene dal Sindaco, tramite il Consiglio delle autonomie locali, ed è acquisita al protocollo della Corte. La Sezione è chiamata a sciogliere il nodo sul rapporto tra la legge finanziaria 2006, il testo unico sugli enti locali e la disciplina interministeriale di riferimento.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica i presupposti di ammissibilità. Sotto il profilo soggettivo rileva che l’istanza promana dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’Ente, legittimato al riguardo. Sotto il profilo oggettivo, il quesito è generale e astratto e attiene a profili di coordinamento della finanza pubblica, prescindendo da valutazioni su atti o casi specifici che integrerebbero un’indebita cogestione dell’attività amministrativa.

Nel merito, la Corte muove dall’art. 82, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, che demanda a decreto del Ministro dell’interno la determinazione della misura dei gettoni, individuando nel d.m. 4 aprile 2000, n. 119 la regolamentazione vigente. Su questo quadro incide l’art. 1, comma 54, l. n. 266/2005, che ridetermina in riduzione del 10 per cento le indennità e i gettoni spettanti ai consiglieri comunali rispetto all’ammontare al 30 settembre 2005, con effetto strutturale e non limitato al solo esercizio 2006.

L’originario art. 82, comma 11, d.lgs. n. 267/2000 consentiva di incrementare o diminuire gettoni e indennità con delibera di giunta e consiglio. La l. n. 244/2007 aveva già limitato l’incremento alla sola indennità di funzione; l’art. 76, comma 3, d.l. n. 112/2008 ha poi integralmente sostituito la disposizione, abrogando il precedente precetto e completando l’eliminazione dal sistema del principio di incremento o diminuzione. Da qui l’effetto di cristallizzazione: gli importi restano quelli in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge, immodificabili verso l’alto.

La Sezione richiama il vincolo nomofilattico della deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/CONTR/12, che ha qualificato come strutturale la riduzione della finanziaria 2006, escludendo la riespansione dei valori anteriori. Le conclusioni non mutano per effetto dell’art. 1, comma 552, l. n. 160/2019, che si limita a cristallizzare gli incrementi alle date di entrata in vigore delle disposizioni richiamate, senza abrogare la norma del 2005. La deliberazione n. 3/SEZAUT/2025/QMIG conferma che la decurtazione del 10 per cento resta applicabile ai gettoni di presenza.

Vale il principio tempus regit actum: l’atto di assegnazione del gettone soggiace alla disciplina vigente al tempo della sua adozione. Ne deriva che le diminuzioni successive al 2008 non sono più possibili, perché il potere discrezionale di riduzione è stato soppresso. Residuano invece le variazioni vincolate dell’art. 2, d.m. n. 119/2000, operanti in automatico al ricorrere delle condizioni di legge, non coinvolte dalle abrogazioni, ma da parametrare alla riduzione del 10 per cento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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