Inammissibile il ricorso pensionistico senza previa diffida a provvedere (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 283 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia pensionistica dinanzi al Giudice contabile, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. quando sia proposto prima che l’amministrazione si sia pronunciata sulla domanda e senza che sia stata previamente notificata un’idonea diffida a provvedere e sia decorso il termine di legge. L’atteggiamento dell’amministrazione rileva solo se si sia compendiato in un provvedimento definitivo ovvero in un comportamento cui la legge attribuisca valore equipollente, come il silenzio-rifiuto formatosi ai sensi dell’art. 63, ultimo comma, R.D. n. 1214/1934. La relativa causa di inammissibilità è rilevabile d’ufficio, senza necessità di previo contraddittorio, trattandosi di requisito di ammissibilità la cui osservanza è rimessa alla diligenza processuale della parte.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di due patologie e la loro ascrizione a Tabella A, con conseguente concessione della pensione privilegiata. Una delle infermità era stata giudicata non dipendente da causa di servizio con provvedimento di rigetto, mentre l’altra era stata dapprima ritenuta non classificabile e poi riconosciuta dipendente.
Dichiarato inabile al servizio e posto in congedo, il ricorrente ha presentato domanda di pensione privilegiata all’INPS e ha diffidato l’Istituto alla definizione del procedimento. Non intervenuta alcuna pronuncia amministrativa, ha proposto ricorso alla Corte dei conti, chiedendo in via istruttoria una consulenza tecnica medico-legale. Si sono costituiti l’INPS, il MEF e il Ministero della Giustizia, tutti concludendo per il rigetto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione di ammissibilità del ricorso, rilevandone d’ufficio il difetto. L’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. sanziona con l’inammissibilità i ricorsi pensionistici proposti su domande non ancora definite in sede amministrativa, ovvero senza che sia trascorso il termine di legge dalla notificazione di un formale atto di diffida a provvedere.
Nel caso concreto, la domanda amministrativa risale al 23.10.2023 e l’INPS ha documentato di aver richiesto, nel luglio 2024, la trasmissione del fascicolo all’amministrazione di appartenenza. Il ricorso è stato depositato il 02.12.2024, quando era decorso il termine complessivo di 115 giorni previsto dalla tabella A allegata alla Delibera del CdA INPS n. 111/2020, ma senza che fosse stata notificata una valida diffida a provvedere e senza che fosse decorso il relativo termine.
Il percorso argomentativo muove dal principio secondo cui, per instaurare un valido procedimento pensionistico dinanzi al Giudice contabile, non è sufficiente la titolarità di un interesse leso, ma occorre un provvedimento definitivo dell’amministrazione o un comportamento equipollente. Tale valore è riconosciuto alla fattispecie del silenzio-rifiuto, che presuppone il previo esperimento della specifica procedura di cui all’art. 63, ultimo comma, R.D. n. 1214/1934. In mancanza, il ricorso è inammissibile.
La Corte richiama un consolidato orientamento di merito contabile e sottolinea che la causa di inammissibilità è rilevabile ex officio, senza necessità di sottoposizione al contraddittorio. Il combinato disposto degli artt. 7, comma 2, c.g.c. e 101 c.p.c. non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità, il cui rispetto imponeva una minima diligenza processuale alla parte che subisce l’inammissibilità e che la parte diligente avrebbe potuto prefigurarsi.
La Corte osserva, inoltre, che il ricorrente stesso, in udienza, si è dimostrato persuaso dell’opportunità di un rinvio in attesa della visita diretta presso la CMO. L’esito in rito non preclude nuove domande e giustifica la compensazione delle spese fra tutte le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
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Nota della Redazione
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