Giudicato amministrativo inidoneo nel giudizio civile sulle distanze legali (Cass. civ. Sez. II n. 33245 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pronuncia del giudice amministrativo che annulla un ordine di demolizione di opere edilizie non è idonea a formare giudicato esterno nel giudizio civile tra proprietari confinanti avente ad oggetto il rispetto delle distanze legali. Perché operi il giudicato sostanziale ex art. 2909 cod. civ., è necessario che la pronuncia di cui si invoca l’efficacia preclusiva presenti gli identici elementi costitutivi dell’azione — soggetti, causa petendi e petitum — rispetto a quella in cui il giudicato è fatto valere. Nel rapporto tra l’azione di annullamento dell’ordine di demolizione, che investe il controllo di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, e l’azione civile ex art. 873 cod. civ., che tutela la posizione soggettiva del privato nella violazione delle distanze legali, difetta l’identità di causa petendi e di petitum, con conseguente inidoneità dell’accertamento amministrativo a precludere l’esame delle stesse circostanze in sede civile.

Il Fatto

La società proprietaria di un fabbricato conveniva in giudizio i titolari dell’immobile confinante, lamentando la realizzazione di un intervento edificatorio a distanza illegale. Nel cortile prospiciente erano stati ricavati vani adibiti a bagno e cucina, in origine accatastati come ovili. I convenuti sostenevano che la trasformazione risalisse agli anni 1960-1964, quindi anteriormente al DM 1444/1968.

Il Tribunale di Bari accoglieva la domanda, ritenendo che le opere fossero state eseguite nella ristrutturazione del 1996, con ampliamento effettivo dei locali. La Corte d’Appello di Bari confermava la decisione. Nella pendenza del giudizio di merito, in opposizione all’ordinanza di demolizione emessa dal Comune, i convenuti avevano promosso un giudizio amministrativo, conclusosi con l’annullamento dell’ordine di demolizione limitatamente ai locali in questione. La sentenza del Consiglio di Stato era stata prodotta nel giudizio civile e ritenuta dalla Corte d’Appello inidonea a costituire giudicato sull’epoca di realizzazione dei vani. I ricorrenti impugnano per cassazione la sentenza d’appello.

La Motivazione della Corte

Il ricorso si fonda su un unico motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 873 cod. civ. e del DM 1444/1968, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Essi sostengono che l’accertamento contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato, in ordine alla preesistenza dei vani nella consistenza rilevata nel 1996, costituisca giudicato esterno vincolante anche in sede civile, rilevabile anche d’ufficio.

La Corte reputa la censura infondata. La Corte d’Appello, pur evidenziando un profilo di inammissibilità per produzione tardiva del documento, ne aveva comunque valutato l’incidenza, escludendo che potesse essere considerato accertamento incontrovertibile della preesistenza dei vani fin dal 1964.

La Corte enuncia il criterio generale: per l’operatività del giudicato sostanziale, che fa stato ad ogni effetto tra le parti su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che ne rappresentano il fondamento logico e giuridico, è necessario che la pronuncia di cui si assume l’efficacia preclusiva presenti gli identici elementi costitutivi dell’azione — soggetti, causa petendi e petitum — rispetto alla domanda in cui il giudicato è invocato, secondo il consolidato orientamento di Cass. n. 5138/2019.

Tale identità non è riscontrabile tra l’azione di annullamento dell’ordine di demolizione, emesso sul presupposto dell’assenza di un titolo abilitativo — cui è assimilabile l’azione di annullamento di licenza, concessione o permesso a costruire — e l’azione civile volta al rispetto delle distanze legali tra proprietà confinanti. La prima investe il controllo di legittimità dell’esercizio del potere amministrativo, nel rapporto pubblicistico tra privato e P.A.; la seconda riguarda la lesione del diritto di proprietà ex art. 873 cod. civ., profilo estraneo alla cognizione del giudice amministrativo e non pregiudicato dal legittimo rilascio del provvedimento concessorio, come affermato in Cass. n. 9869/2015.

La Corte rileva inoltre che la sentenza del Consiglio di Stato si riferiva alla preesistenza di una cucina e di un bagno, ma non agli ampliamenti oggetto del giudizio civile, e che il giudice amministrativo aveva ritenuto ragionevoli le affermazioni dei ricorrenti senza compiere un vero accertamento in fatto. Il ricorso è quindi respinto, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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