No sospensione processo civile senza identità di parti nel giudizio penale (Cass. civ. Sez. III n. 33249 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo civile in attesa del giudicato penale, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 651 e 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., presuppone che una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e che, in concreto, la sentenza penale possa assumere valore di giudicato nel processo civile. Non basta l’identità dei fatti: occorre che l’effetto giuridico dedotto in sede civile sia collegato normativamente alla commissione del reato oggetto dell’imputazione. Nel sistema del codice vigente, improntato ai principi di autonomia e separazione tra giurisdizioni, la sospensione è inoltre esclusa quando l’azione risarcitoria sia proposta in sede civile soltanto contro la struttura sanitaria e la sua compagnia assicurativa, senza che gli imputati siano stati convenuti e senza costituzione di parte civile nel processo penale.

Il Fatto

A seguito del decesso di un congiunto, avvenuto per una emorragia cerebrale insorta dopo un primo accesso al Pronto Soccorso di una struttura ospedaliera, i familiari proponevano ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, in conformità all’art. 8, comma 1, della legge n. 24/2017, per l’accertamento tecnico preventivo della correlazione causale tra l’omissione dei sanitari e il decesso.

Costituitasi la struttura sanitaria e integrato il contraddittorio nei confronti della compagnia assicurativa, il Tribunale, rilevata la pendenza di un procedimento penale per il reato di morte o lesioni personali in ambito sanitario di cui all’art. 590-sexies cod. pen., disponeva la sospensione del giudizio civile ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen.. Avverso tale ordinanza i familiari proponevano ricorso per regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla natura del giudizio regolato dall’art. 8 della legge n. 24/2017, che, pur non essendo un giudizio bifasico strutturalmente unitario, si compone di due procedimenti funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria. Da tale collegamento deriva che il provvedimento di sospensione, quand’anche emesso nella fase a cognizione sommaria, incide significativamente sui tempi dell’intero giudizio ed è impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., per consentire un controllo immediato su un pregiudizio altrimenti irrimediabile.

Nel merito, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. sentenze n. 12 del 2016, n. 176 del 2019, n. 182 del 2021, n. 173 del 2022) e rileva il passaggio dal sistema del codice del 1930, improntato all’unitarietà della funzione giurisdizionale e alla preminenza della giurisdizione penale, al sistema vigente, informato ai principi di autonomia e separazione. Ne deriva che, se l’azione civile è esercitata nella sua sede propria in pendenza del processo penale, non trova applicazione la pregiudizialità penale: il processo civile prosegue autonomamente ai sensi dell’art. 75, comma 2, cod. proc. pen., salvo le ipotesi eccezionali del comma 3.

La Corte ribadisce che la sospensione necessaria può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile e a condizione che la sentenza penale possa avere valore di giudicato nel processo civile. A tal fine non basta che i due processi si svolgano tra le stesse parti e abbiano ad oggetto i medesimi fatti, ma occorre il collegamento normativo tra effetto giuridico e reato (Cass. n. 15641 del 2009; Cass. n. 6834 del 2017; Cass. n. 18918 del 2019; Cass. n. 15248 del 2021). Per l’operatività dell’art. 75, comma 3, cod. proc. pen. è inoltre necessario che l’azione civile sia proposta dopo la costituzione di parte civile o dopo la sentenza penale di primo grado e che il danneggiato agisca solo contro l’imputato, non anche contro altri coobbligati (Cass. n. 6185 del 2009; Cass. n. 17608 del 2013; Cass. n. 9066 del 2020; Cass., Sez. Un., n. 13661 del 2019).

Nella fattispecie difettano tutti i presupposti, a cominciare dall’identità delle parti, neppure parzialmente coincidenti: le ricorrenti non si erano costituite parti civili nel processo penale e gli imputati non erano stati convenuti nel giudizio civile, promosso esclusivamente contro la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili. La Corte accoglie dunque il ricorso, dispone la prosecuzione del processo dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria con termine di tre mesi per la riassunzione e condanna in solido la struttura sanitaria e la compagnia assicurativa alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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