Azione surrogatoria del funzionario inerte per arricchimento del comune (Cass. civ. Sez. III n. 25394 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il funzionario o amministratore locale che, in violazione delle regole di contabilità, abbia consentito una fornitura utile all’ente, può agire nei confronti del comune per l’arricchimento ingiustificato nei limiti dell’utilità conseguita, secondo l’indicazione della Corte cost. n. 4467 del 1995. A tale azione può surrogarsi il terzo creditore che si sia sostituito al funzionario rimasto inerte, ai sensi dell’art. 2900 cod. civ.. Il credito del surrogante non deve essere già accertato in un distinto giudizio, potendo l’accertamento avvenire contestualmente all’esercizio della surrogatoria, restando questa subordinata all’esito di quell’accertamento. L’inerzia del debitore si identifica nel mancato esperimento dell’azione di arricchimento verso l’ente; il pregiudizio alla garanzia patrimoniale è accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
Il Fatto
Una società esegue lavori per il miglioramento della fognatura di un comune. Emessa fattura, l’ente rifiuta il pagamento. La società agisce dapprima contro il comune davanti al tribunale, che rigetta la domanda per difetto di forma scritta del contratto e per inammissibilità dell’azione di arricchimento ingiustificato.
La società agisce allora, nello stesso tribunale, contro gli amministratori che avevano commissionato i lavori, chiedendo in via principale la loro condanna e, in via subordinata, quella del comune in via surrogatoria, sostituendosi ai funzionari inerti. Il tribunale accerta che il rapporto era intercorso tra l’impresa e un funzionario, riconosce a questi la legittimazione all’azione di arricchimento verso l’ente e ammette la surrogatoria. La corte d’appello conferma. Il comune ricorre in Cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il quinto motivo, che nega al funzionario ogni credito da arricchimento verso il comune e quindi ogni presupposto della surrogatoria. Il motivo è infondato. Il funzionario che ha impegnato l’ente ne ha anche determinato l’arricchimento, procurandogli una prestazione utile ma non remunerabile perché sorta in violazione delle regole contabili. Al tempo stesso quella condotta ha depauperato il funzionario, chiamato a corrispondere personalmente la somma all’impresa.
Questo indirizzo è fatto risalire alla Corte cost. n. 4467 del 1995, secondo cui l’azione ex art. 2041 cod. civ., non esperibile dal terzo contraente, può essere promossa dal funzionario nei limiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione. La Corte richiama le proprie decisioni conformi, Cass. n. 1391 del 2014, Cass. n. 15415 del 2018 e Cass. n. 5665 del 2021.
Con il primo e il secondo motivo il comune deduce violazione dell’art. 2900 cod. civ. perché il credito del surrogante non era accertato e perché non sarebbe stata allegata l’inerzia del debitore. Entrambi i motivi sono infondati. Il credito è stato accertato nel momento stesso in cui è stato consentito al creditore di farlo valere in via surrogatoria: nulla vieta di agire contemporaneamente per l’accertamento del credito e per la surrogatoria, restando questa subordinata a quell’accertamento. L’inerzia del funzionario si identifica nel mancato esperimento dell’azione di arricchimento verso il comune.
Il terzo motivo, sul pregiudizio da inerzia, è inammissibile perché postula un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità: il giudice di merito ha già ravvisato una sensibile riduzione della garanzia patrimoniale. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato: la decisione impugnata ha interpretato la domanda come comprensiva della condanna, con giudizio non sindacabile in assenza di difetto assoluto di motivazione. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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