Ricorso inammissibile senza procura speciale per definizione accelerata (Cass. civ. Sez. I n. 12573 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando nel fascicolo non risulti depositata la procura speciale prevista dall’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., necessaria perché il giudizio sia definito con la proposta di definizione accelerata. L’inammissibilità consegue all’assenza del titolo rappresentativo che abilita il difensore a richiedere la decisione della causa a fronte della proposta formulata dal Consigliere delegato. Restano ferme, per completezza, le ragioni di merito già espresse nella proposta, ma esse non assumono rilievo autonomo una volta rilevato il difetto della procura speciale.
Il Fatto
Una banca convenuta in un giudizio di ripetizione dell’indebito propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, che aveva confermato la condanna al pagamento di una somma in favore della curatela del fallimento della società correntista. Il giudice distrettuale aveva ritenuto ammissibile la domanda, sul presupposto che il conto corrente fosse stato chiuso prima della notifica dell’atto introduttivo.
Il Consigliere delegato allo spoglio formula una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il difensore della parte ricorrente domanda la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva un dato preliminare e assorbente: non risulta depositata in atti la procura speciale richiesta dall’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. Nel fascicolo telematico è presente una procura datata 20 luglio 2023 che non fa riferimento alla proposta di definizione accelerata. Per tale ragione il ricorso è inammissibile.
Il Collegio osserva, per mera completezza, che i rilievi della proposta sono comunque condivisibili. Quanto al primo motivo, non è concludente, alla luce del principio di acquisizione probatoria, la deduzione della ricorrente secondo cui l’onere di provare la chiusura del conto incombeva sulla correntista attrice in ripetizione e non sulla banca. Le prove ormai assunte possono giovare o nuocere all’una o all’altra parte indipendentemente da chi le abbia dedotte, e il giudice può attribuire rilievo a fatti diversi, purché risultanti dagli atti di causa.
Quanto al secondo motivo, la Corte esamina la questione del giudicato esterno prospettata dalla ricorrente con riguardo a una sentenza della Corte d’appello di Roma pubblicata l’11 novembre 2019, resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dai garanti della società debitrice principale. Anche a voler prescindere dai limiti soggettivi della decisione invocata, il Collegio richiama il principio per cui, se il giudicato esterno si è formato nel corso del giudizio di secondo grado e non è stato eccepito, la sentenza d’appello che se ne discosti è impugnabile con la revocazione e non con il ricorso per cassazione, secondo Cass. Sez. Un. n. 21493 del 2010.
La Corte dichiara pertanto inammissibile il ricorso. Nulla statuisce sulle spese processuali, non essendovi stata resistenza. Applica invece l’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ., condannando la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di 2.500,00 euro. Dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore, se dovuto.
Nota della Redazione
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