Giudicato esterno e autonomia delle singole annualità contributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23917 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti. Il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, perché per questa parte giudicherebbe di un rapporto i cui presupposti non si sono ancora realizzati. La specificità dell’obbligazione contributiva comporta che ogni annualità costituisca un distinto rapporto, quanto a periodo, dipendenti e titolo. Ne segue che l’eccezione di giudicato esterno non è opponibile riguardo ad annualità diverse da quelle coperte dal giudicato, quand’anche la questione interpretativa già decisa sia la medesima.
Il Fatto
Una società derivante dal processo di trasformazione dell’Enel proponeva opposizione a una cartella di pagamento, chiedendo che fosse dichiarato non dovuto il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per indennità di maternità e malattia. Il Tribunale accoglieva l’opposizione. La Corte d’appello, in sede di originario appello, respingeva il gravame dell’Istituto previdenziale. La Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Istituto, cassava quella sentenza, affermando che tali società devono pagare la contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1.1.2009, non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20 del DL n. 112/08, relativo ai contributi per malattia.
Riassunto il giudizio di rinvio, la società ribadiva la non debenza della contribuzione e l’eccezione di giudicato esterno, già formulata in appello e non esaminata, favorevole ad essa in relazione a un diverso periodo. La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio, accoglieva il gravame dell’Istituto, disattendendo l’eccezione: la diversa interpretazione contenuta in una sentenza divenuta definitiva non era estensibile a periodi d’imposta successivi, essendo stata sconfessata dalla successiva giurisprudenza di legittimità. La società ricorreva allora per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che la Corte territoriale non aveva riconosciuto il giudicato esterno di una precedente sentenza d’appello, che aveva accertato l’applicabilità dell’art. 20 del DL n. 112/08 e l’estensibilità dell’esonero contributivo da esso previsto anche alla contribuzione per maternità. Il motivo è infondato.
Il Collegio muove dalla specificità dell’obbligazione contributiva: ogni annualità costituisce un distinto rapporto, poiché le distinte annualità contributive non hanno il medesimo oggetto, riferendosi a rapporti di assicurazione sociale diversi quanto a periodo, dipendenti e, in parte, titolo, inteso come tipo di contributo oggetto della domanda. Il principio è quello espresso dalle Sezioni Unite n. 10933/97, richiamato insieme a Cass. n. 7981/16 e Cass. n. 30853/21.
La Corte prende poi posizione su un orientamento diverso, che fa leva sui rapporti giuridici di durata e sulle obbligazioni periodiche che ne costituiscono il contenuto, riferendosi a Cass. n. 20765/18, Cass. n. 37269/21 e Cass. n. 31157/22. Quel filone riguarda il giudicato formatosi su un unico rapporto, il cui accertamento, relativo a una fattispecie attuale, preclude il riesame delle medesime questioni in un diverso processo ed esplica efficacia anche per il periodo successivo. Esso non si attaglia, tuttavia, a una varietà di rapporti contributivi formatisi in riferimento a distinte annualità, come nella specie.
Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: contesta l’accertamento della Corte del merito sul sufficiente grado di specificità dell’atto di riassunzione dell’Istituto, questione di merito incensurabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella specie non dedotto. In ogni caso il motivo è infondato, dovendosi confermare la statuizione secondo cui l’atto di riassunzione è sufficientemente specifico in relazione alla residua pretesa relativa all’indennità di maternità, pur se non quantificata in termini monetari.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.