Lavoro agricolo tra familiari: onere probatorio e presunzione di gratuità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23919 del 26.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale l’INPS è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. Il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso solo dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, non degli apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante. Ove l’INPS disconosca in autotutela l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, spetta all’interessato dimostrare, con prova precisa e rigorosa, gli elementi costitutivi del rapporto. In ambito familiare, esclusa la presunzione di gratuità per difetto di convivenza, non opera ipso iure la presunzione contraria di onerosità: restano a carico del lavoratore la subordinazione e l’onerosità.

Il Fatto

Un datore di lavoro agricolo proponeva ricorso per l’annullamento del verbale di accertamento con cui l’INPS aveva ritenuto insussistente il rapporto di lavoro subordinato agricolo con cinque lavoratori, tra cui un proprio familiare convivente in origine. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda, confermando il disconoscimento solo per il familiare.

La Corte d’appello rigettava il gravame, ritenendo che incombesse sull’interessato la prova della sussistenza del rapporto e che, pur prescindendo dalla convivenza, la prova del lavoro tra familiari dovesse essere rigorosa, trattandosi di prestazioni normalmente rese affectionis vel benevolentiae causa. Il ricorrente impugnava la sentenza con tre motivi, illustrati in memoria; l’INPS resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo la Corte esclude la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Nel giudizio di accertamento negativo del credito contributivo l’onere probatorio grava sull’INPS quanto ai fatti costitutivi della pretesa, fondati sul rapporto ispettivo. Il verbale di accertamento fa però piena prova fino a querela di falso solo per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza margine di apprezzamento, non per le valutazioni e i fatti appresi da altri.

A fronte dell’annullamento dei rapporti quale presupposto della posizione previdenziale, nell’esercizio del potere di autotutela, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’INPS può disconoscere in radice l’esistenza del rapporto subordinato, con effetto ex tunc; in tal caso chi ne invoca l’esistenza deve provare in modo certo l’elemento qualificante della subordinazione (Cass. ord. n. 809/2021).

In tema di lavoro agricolo, l’iscrizione nell’elenco dei braccianti assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno quando l’INPS disconosca il rapporto ex art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; il lavoratore deve allora provare esistenza, durata e natura onerosa del rapporto (Cass. n. 12001/2018 e n. 2739/2016).

Nel rapporto tra soggetti legati da vincolo familiare occorre dimostrare non solo la subordinazione ma anche l’onerosità. In caso di convivenza opera la presunzione di gratuità; in caso di non convivenza non vige la presunzione contraria di onerosità, dovendosi provare con rigore tutti gli elementi costitutivi (Cass. ord. n. 19144/2021). Non basta la documentazione formale delle buste paga, se non risulta l’effettivo pagamento (Cass. ord. n. 10306/2018).

Il secondo motivo è inammissibile: la censura ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. impone di indicare il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la sua decisività (Sezioni Unite n. 8053 del 2014). Il ricorrente non ha riportato il contenuto della doglianza e della sentenza invocata. Il terzo motivo è infondato: l’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. riguarda i giudizi volti a ottenere prestazioni previdenziali, non la controversia in esame. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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