Esonero spese per prestazioni previdenziali e maggiorazione soglia per familiari conviventi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23916 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi civili promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali, il beneficio dell’esonero dal pagamento delle spese in caso di soccombenza, disciplinato dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., va calcolato applicando la maggiorazione della soglia reddituale di un importo fisso per ogni componente del nucleo familiare convivente, prevista dall’art. 92 d.P.R. n. 115/2002. Il richiamo operato dall’art. 152 cit. alle condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dettate dall’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, non è limitato alla soglia base, ma si estende al meccanismo di innalzamento oggettivamente collegato al numero dei familiari. La diversità di disciplina rispetto al processo penale, già ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 237 del 2015, non preclude l’applicazione dell’aumento nel processo civile, rispondendo l’esonero a esigenze di solidarietà sociale poste a tutela di un interesse fondamentale ex art. 38 Cost. Il ricorso che censuri il mancato computo di tale maggiorazione è pertanto fondato, con cassazione della statuizione sulle spese e rinvio al giudice del merito.
Il Fatto
La vicenda origina da un giudizio di riliquidazione pensionistica promosso da un pensionato. La Corte d’appello di Lecce, accogliendo il gravame dell’INPS, aveva condannato l’appellante al pagamento delle spese processuali del doppio grado. Il giudice del merito aveva escluso che la dichiarazione reddituale potesse beneficiare dell’esonero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., ritenendo non applicabile al processo civile l’innalzamento della soglia reddituale previsto per il solo processo penale.
Il pensionato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo l’erronea valutazione in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. e la violazione degli artt. 3 e 24 Cost. L’INPS ha resistito con controricorso; il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento.
La Motivazione della Corte
La Corte individua la questione nell’applicabilità ai giudizi civili previdenziali della maggiorazione della soglia di un importo fisso, pari a euro 1.032,91, per ogni componente del nucleo familiare convivente, come prevista dall’art. 92 d.P.R. n. 115/2002. Il ricorrente aveva dichiarato un reddito di poco superiore alla soglia base, ma inferiore alla soglia aumentata in presenza del coniuge convivente.
La Corte muove dalla ricostruzione del quadro normativo. L’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. richiama l’art. 76 d.P.R. n. 115/2002, che fissa le condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, valevoli tanto per il processo civile quanto per quello penale. Il richiamo individua il parametro economico della soglia oltre il quale il soccombente non può chiedere l’esonero.
Secondo la Corte, il beneficio non opera in fase genetica, ma solo all’esito del giudizio, per evitare il pregiudizio economico derivante dalla soccombenza. L’elevazione al doppio della soglia amplia la platea dei beneficiari e risponde a un’esigenza di solidarietà sociale posta a tutela di un interesse fondamentale, protetto dall’art. 38 Cost., al pari delle esigenze che giustificano il gratuito patrocinio in ambito penale.
La Corte richiama l’approfondimento di Corte cost. n. 237 del 2015, che aveva escluso la disparità di trattamento tra processo penale e civile in tema di non abbienza. Da quella pronuncia non deriva, tuttavia, il divieto di applicare l’aumento nel processo civile: la diversità di protezione riconosciuta all’imputato non rende incoerente il sistema previdenziale, che risponde a una propria ratio di tutela.
L’innalzamento della soglia, oggettivamente collegato al numero dei familiari conviventi, consente di soddisfare al meglio la tutela, evitando di far gravare sul nucleo dell’assistito l’alea processuale di una domanda previdenziale non correttamente instaurata. Sul solco di tale apertura la Corte richiama le ord. n. 22345 del 2016 e n. 6752 del 2019, alle quali intende dare continuità.
La Corte d’appello non si è adeguata a tali principi, avendo ritenuto superata la soglia senza contemplare l’aumento in presenza di un familiare convivente. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza nella parte relativa alla condanna alle spese di entrambi i gradi e rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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