Notifica PEC senza asseverazione e decorrenza del termine breve d’impugnazione (Cass. civ. Sez. III n. 34601 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La mancanza, nella copia della sentenza notificata, dell’attestazione di conformità all’originale rilasciata dal cancelliere non incide sulla validità della notificazione, stante la tassatività dei casi di nullità previsti dall’art. 160 cod. proc. civ., né comporta l’inidoneità della notifica a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformità tra questa e l’originale. L’asseverazione di conformità da parte dell’avvocato è necessaria, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.lgs. n. 179/2012, solo quando l’atto da notificare non consista in un documento informatico. Il vizio di violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non può essere dedotto in relazione a questioni meramente processuali, ma soltanto con riferimento a domande o eccezioni di merito.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate Riscossione conveniva in giudizio i coniugi innanzi al Tribunale di Benevento per ottenere l’accertamento dell’inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., di un atto di disposizione del patrimonio posto in essere tra gli stessi con atto pubblico notarile. Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza n. 810/2021 del 23 aprile 2021.

Gli odierni ricorrenti proponevano appello con atto di citazione congiunto, notificato entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, dolendosi della carenza di interesse ad agire dell’ADER e dell’erronea valutazione delle prove in ordine ai presupposti dell’zione pauliana. La Corte d’Appello di Napoli, in accoglimento dell’eccezione dell’ADER, dichiarava inammissibile il gravame con sentenza del 2/11/2023, per tardività. Avverso tale pronuncia i soccombenti propongono ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per non aver la Corte territoriale rilevato la mancanza di prova della notificazione della sentenza di primo grado ai difensori di uno dei due coniugi, con conseguente inammissibilità dell’appello dichiarata d’ufficio in assenza del presupposto del termine breve.

La Corte dichiara i motivi inammissibili. Osserva che la doglianza non è correlata alla motivazione della sentenza impugnata, la quale ha esaminato una diversa censura, relativa alla notificazione della sentenza alle parti personalmente anziché ai procuratori, e ha espressamente rilevato, dalla lettura della relata, l’avvenuta notificazione “ai procuratori” con indicazione dei relativi nominativi. La questione dedotta in sede di legittimità è dunque nuova.

La Corte ribadisce che, ove una questione giuridica implicante un accertamento di fatto non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire il controllo ex actis della veridicità dell’asserzione. Rileva, inoltre, che la doglianza sui documenti e sulla relata prospetta un vizio revocatorio, inammissibile in sede di legittimità.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per non aver la Corte territoriale considerato che la trasmissione a mezzo PEC della sentenza di primo grado, priva dell’asseverazione di conformità, non costituiva valida notificazione ai fini della decorrenza del termine breve. Il motivo è dichiarato infondato. La Corte richiama il principio consolidato secondo cui la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. non può essere dedotta in relazione a questioni meramente processuali, ma solo con riferimento a domande o eccezioni di merito (Cass. n. 26913 del 2024; Cass. n. 231/2016; Cass. n. 6174/2018; Cass. n. 25154/2018).

Nel merito, la Corte conferma che la mancanza dell’attestazione di conformità nella copia notificata non incide sulla validità della notificazione né sull’idoneità a far decorrere il termine breve, salvo che il destinatario lamenti l’incompletezza della copia o la difformità dall’originale (Cass. n. 10138/2022; Cass. n. 28818/2019). La sentenza impugnata aveva richiamato tale precedente e rilevato che il procuratore dei ricorrenti nulla aveva obiettato in merito. La Corte osserva infine che l’asseverazione dell’avvocato è richiesta solo quando l’atto da notificare non consiste in un documento informatico. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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