Giudicato endofallimentare e preclusione della seconda insinuazione dello stesso credito (Cass. civ. Sez. I n. 28600 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento fallimentare l’ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 97 l.fall., acquista all’interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono. Il giudicato endofallimentare risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni; il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, sicché il giudice, al quale ne risulti l’esistenza, non è vincolato alla posizione assunta da queste ultime e può procedere al rilievo e alla valutazione anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo. Ne consegue l’inammissibilità della domanda di ammissione al passivo che, per la medesima ragione di credito già ammessa in chirografo, si ponga in contrasto con la preclusione derivante dal giudicato endofallimentare, nonché il difetto di interesse ad impugnare di chi non abbia subito alcuna soccombenza sostanziale.
Il Fatto
Una banca, quale mandataria di altro istituto e quale gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, proponeva tramite l’agente della riscossione domanda di ammissione al passivo di un fallimento per un credito assistito da privilegio. Il giudice delegato negava l’ammissione, rilevando che il medesimo credito era già stato ammesso in chirografo a nome della banca mutuante, alla quale il gestore del Fondo si era surrogato a seguito del pagamento eseguito in escussione della garanzia.
Il Tribunale rigettava l’opposizione allo stato passivo e condannava l’opponente alle spese, osservando che l’istanza era inammissibile, essendo già ammesso in chirografo il medesimo credito a seguito di surrogazione. Avverso tale decreto la banca proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. La pretesa di ammissione al passivo si infrange contro la preclusione da giudicato endofallimentare che scaturisce dal decreto di esecutività dello stato passivo. Non è necessario esaminare la questione sotto il profilo della legittimazione ad causam della ricorrente.
Il credito invocato è lo stesso già azionato dalla banca mutuante, cui la ricorrente si è surrogata quale gestore del Fondo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 100, lett. a), della legge n. 662/1996. L’identità non è smentita dall’asserita autonomia del credito rispetto a quello della banca finanziatrice, né dalla dedotta diversa qualificazione: non vi è una pluralità di poste, ma un’unica ragione creditoria già ammessa in chirografo.
Sul punto operano gli insegnamenti della Corte: l’ammissione di un credito, una volta resa definitiva dall’esecutività dello stato passivo, acquisisce stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione sul credito, comprese le cause di prelazione (Cass. n. 25640 del 2017). Il giudicato, esterno o interno, risponde alla finalità d’interesse pubblico di eliminare l’incertezza delle situazioni giuridiche; il giudice che ne constati l’esistenza non è vincolato alle posizioni delle parti e può rilevarlo d’ufficio in ogni stato e grado del processo (Cass. n. 8607 del 2017).
La Corte rileva altresì il difetto di interesse ad impugnare. L’interesse presuppone una soccombenza sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della pronuncia e alla sua idoneità a formare il giudicato (Cass. n. 10134 del 2003; Cass. n. 28307 del 2020). Nella specie le affermazioni contenute nel decreto impugnato non sono idonee al giudicato: esse attengono al decreto che aveva reso esecutivo lo stato passivo, non al provvedimento qui gravato.
Nel merito degli altri motivi, la curatela ha contestato il credito azionato; il secondo mezzo è superato dalla preclusione già illustrata; il terzo e il quarto risultano avulsi dalla ratio decidendi o si risolvono in generiche violazioni di legge. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità, con obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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