Impugnazione del lodo per norme imperative e confine dell’ordine pubblico (Cass. civ. Sez. I n. 8718 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, la contrarietà della decisione a norme imperative non integra la nozione di ordine pubblico richiamata dall’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. Il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito solo se espressamente disposto dalle parti o dalla legge, oppure, in ogni caso, per contrarietà all’ordine pubblico. Quest’ultimo va inteso come il nucleo dei principi fondamentali dell’ordinamento, distinti dal più ampio genere delle norme imperative. Ne consegue che l’impugnazione fondata sulla sola violazione di una norma imperativa è inammissibile, salvo che la relativa questione non sia stata dibattuta nel merito e non si sia formato il giudicato interno sulla impugnabilità.

Il Fatto

Una società risultava aggiudicataria di una gara indetta da un comune per il servizio di manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione. Nel contratto d’appalto era inserita una clausola di revisione del canone che distingueva due voci: una quota del cinquanta per cento parametrata all’indice Istat-Foi e una quota del cinquanta per cento riferita al costo dell’energia elettrica. Il comune non dava seguito agli aggiornamenti e avviava un procedimento di autotutela sulla gara.

La controversia era decisa da un collegio arbitrale, che dichiarava nulla la clausola previsionale e applicava in via sostitutiva l’indice FOI, assumendo come base il costo dell’energia riferito all’anno di indizione della gara. La società impugnava il lodo davanti alla Corte d’appello di Lecce, che rigettava l’impugnazione. La società proponeva allora ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare la questione della impugnabilità del lodo. La Procura generale aveva chiesto la cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, sul presupposto che il lodo non fosse impugnabile perché la questione coinvolgeva norme imperative e non l’ordine pubblico. Il Collegio non condivide tale soluzione, perché la violazione di norme imperative e la contrarietà all’ordine pubblico sono nozioni distinte.

Richiamando l’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, la Corte ricorda che l’art. 829 cod. proc. civ. consente l’impugnazione per violazione di regole di diritto relative al merito solo se espressamente disposta dalle parti o dalla legge, con salvezza dell’impugnazione per contrarietà all’ordine pubblico. La norma mira ad accrescere la stabilità del lodo, restringendo l’area del controllo sul merito.

Segue una diffusa ricostruzione della distinzione tra ordine pubblico internazionale e ordine pubblico interno. Il primo è formato dai principi che caratterizzano la struttura etico-sociale della comunità in un dato momento storico; il secondo si identifica con qualsiasi norma imperativa. La giurisprudenza di legittimità, ricorda la Corte, esclude che la contrarietà a norme imperative integri di per sé l’ordine pubblico rilevante ai fini dell’impugnazione del lodo, come dimostrano le decisioni che hanno escluso tale rilievo per il divieto del patto commissorio o per regole meramente organizzative. Richiamate anche la Corte cost. n. 18 del 1982 e la giurisprudenza amministrativa sulla revisione prezzi.

Il Collegio rileva che, nella specie, la questione della impugnabilità del lodo era stata sottoposta al dibattito delle parti davanti alla Corte d’appello, che l’aveva compiutamente esaminata. Si era quindi formato il giudicato interno sul punto, con la conseguenza che il rilievo d’ufficio della inammissibilità non è più possibile in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte ricostruisce il contenuto dell’art. 23 del capitolato speciale e il quadro normativo degli articoli 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, rilevando che, in mancanza di attuazione dei dati Istat, si applica l’indice FOI in via sostitutiva. La sentenza d’appello ha dato ampia e coerente risposta ai motivi di impugnazione, senza omissione di pronuncia né vizio di motivazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *