Giudicato esterno e autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8573 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che deduca l’erronea interpretazione di un giudicato esterno deve riprodurre il testo integrale della sentenza passata in giudicato, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, non essendo sufficiente il riassunto sintetico. L’interpretazione del giudicato esterno può essere compiuta dalla Corte di Cassazione con cognizione piena, ma solo nei limiti in cui il giudicato stesso sia riprodotto nel ricorso. I motivi fondati su un giudicato esterno devono essere articolati con modalità conformi all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., anche sotto il profilo della specifica indicazione della sede in cui la sentenza è rinvenibile ed esaminabile nel giudizio di legittimità. In difetto, il ricorso è inammissibile.
Il Fatto
L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza n. 107/2018 della Corte d’appello di Perugia, che aveva confermato la decisione del Tribunale della stessa sede. Quest’ultima aveva accolto l’opposizione proposta da una contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi pretesi per la gestione commercianti per il periodo ottobre-dicembre 2005.
La contribuente ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
L’Istituto censura la sentenza per violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 324 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., dolendosi che la Corte territoriale abbia escluso la forza di giudicato esterno di una precedente sentenza pronunciata tra le stesse parti, avente la medesima causa petendi ma diverso petitum.
Secondo il ricorrente, nel precedente divenuto definitivo sarebbero stati accertati i due presupposti necessari per l’iscrizione alla gestione commercianti — la qualificazione commerciale dell’impresa e la partecipazione del socio al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza — con riferimento all’intero anno 2005. Da ciò l’Istituto deduce che l’accertamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni contributive sorte nel medesimo anno solare.
Dalla sentenza impugnata, tuttavia, non si ricava che il precedente si fosse pronunciato sull’intero 2005, poiché la Corte territoriale afferma che il procedimento concluso con sentenza definitiva aveva ad oggetto un avviso di accertamento diverso per periodo di imposta e per entità, e riferisce che in appello l’Istituto aveva fatto valere il giudicato esterno con riguardo a diverse mensilità dello stesso anno.
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul necessario coordinamento tra il principio secondo cui l’interpretazione del giudicato esterno può essere effettuata direttamente dalla Cassazione, con cognizione piena, e il principio della necessaria autosufficienza del ricorso (tra le tante, Cass. n. 33891 del 2022, con richiamo a Cass. n. 5508 del 2018 e Cass. n. 995 del 2017). Detta interpretazione è possibile solo nei limiti in cui il giudicato sia riprodotto nel ricorso, con richiamo congiunto della motivazione e del dispositivo, poiché il solo dispositivo non è sufficiente alla comprensione del comando giudiziale.
I motivi fondati su un giudicato esterno devono quindi essere articolati con modalità conformi all’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 21560 del 2011, Cass. n. 10537 del 2010), sia quanto alla riproduzione del testo integrale della sentenza passata in giudicato — non essendo sufficiente il riassunto sintetico (Cass. n. 2617 del 2015) — sia quanto alla indicazione della sede in cui essa è rinvenibile in questo giudizio di legittimità. Il ricorrente non si è conformato a tali indicazioni, mancando la trascrizione della sentenza richiamata nei passaggi motivazionali necessari (Cass. n. 16429 del 2023).
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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