Quota B pensione spettacolo: resta il tetto giornaliero di lire 315.000 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8571 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni ai lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della quota B relativa alle anzianità maturate dopo il 31 dicembre 1992 dagli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997. Tale limite non è stato abrogato né espressamente dai successivi interventi legislativi, né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo d.lgs., dovendosi ritenere che la fissazione di un tetto alla retribuzione giornaliera pensionabile sia coessenziale alla disciplina. La questione di legittimità costituzionale prospettata sul punto è manifestamente infondata.
Il Fatto
Un lavoratore dello spettacolo, già iscritto alla gestione ex Enpals, ha chiesto la rideterminazione dei supplementi di pensione erogati dall’Inps, contestando il criterio di calcolo applicato. Il Tribunale di Roma aveva accolto il ricorso; la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma, ha ritenuto non più sussistente il limite di retribuzione giornaliera pensionabile di lire 315.000, con conseguente rideterminazione del rateo in favore del pensionato.
L’Inps ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e sostenendo che il massimale specificamente previsto per i trattamenti Enpals non fosse stato superato dalla normativa sopravvenuta. Il lavoratore ha resistito con controricorso, sollevando anche una questione di legittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla ricostruzione del sistema previdenziale di settore. L’art. 12 del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182/1997, fissa per gli iscritti al Fondo un limite specifico alla retribuzione giornaliera pensionabile. Il rinvio operato dal medesimo decreto legislativo non consente, secondo la Corte, di escludere quel tetto in relazione alla quota B.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento e vi dà continuità: la fissazione di un massimale alla retribuzione giornaliera pensionabile non è stata rimossa né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 182/1997. Il tetto, contribuendo a comporre interessi di rilievo costituzionale, è coessenziale alla disciplina e si colloca in un sistema complessivamente più favorevole per gli iscritti rispetto a quello dei lavoratori assicurati presso l’Inps.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il lavoratore sosteneva il contrasto tra l’interpretazione accolta e la legge delega, che impone la commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti. La Corte osserva che tale criterio non postula una necessaria corrispondenza tra contributi versati e prestazioni erogate, poiché l’obbligo contributivo trascende l’interesse del singolo e non obbedisce a una logica meramente corrispettiva.
Il richiamo alla giurisprudenza costituzionale conferma che il divario tra retribuzione soggetta a prelievo e retribuzione pensionabile non lede i principi di eguaglianza, ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità della tutela previdenziale, purché non sia compromessa la realizzazione delle finalità dell’art. 38 della Costituzione. La questione è pertanto manifestamente infondata e il motivo di ricorso è accolto, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Roma.
Nota della Redazione
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