Poteri officiosi in appello nel rito del lavoro su documenti sopravvenuti (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11187 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito del lavoro il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità, sicché il giudice di appello può e deve ammettere, anche d’ufficio, le prove non prodotte tempestivamente quando siano indispensabili ai fini della decisione. L’esercizio dei poteri officiosi trova fondamento negli artt. 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ. e non è precluso dalla tardività della produzione, ove la documentazione sia formatasi in corso di giudizio e incida sulla determinazione del quantum debeatur. L’inammissibilità della deduzione fonda il decisum e rende la successiva affermazione incidentale un mero obiter dictum, insuscettibile di costituire giudicato interno.

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso decreti ingiuntivi e cartelle esattoriali con cui l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi relativi a modelli DM 10/M rimasti insoluti per alcune mensilità comprese tra il 1983 e il 2001, riferiti a quattro matricole. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e rideterminava il debito.

La Corte d’appello, in riforma, rigettava le opposizioni. Seguiva ricorso per cassazione e la sentenza veniva cassata con rinvio, con accoglimento dei motivi sulla prescrizione e rigetto delle restanti censure. Nel giudizio di rinvio la società produceva tardivamente le istanze di rottamazione del 2017 e del 2018; la Corte territoriale le giudicava inammissibili perché tardive e condannava la società al pagamento del residuo. Da qui il nuovo ricorso.

La Motivazione della Corte

La società censurava la mancata acquisizione della documentazione tempestivamente prodotta perché formatasi dopo l’atto di riassunzione, e cioè la definizione agevolata consentita solo dalla legge n. 225 del 2016, con i relativi attestati di debito, pagamento e regolarizzazione del DURC.

La Corte respinge anzitutto l’eccezione dell’Istituto sulla formazione di un giudicato interno. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibili le deduzioni sulla rottamazione perché tardive e su questa statuizione preliminare aveva fondato la decisione. L’affermazione successiva, espressa in via incidentale ed eccedente la necessità logico-giuridica, costituisce un mero obiter dictum, insuscettibile di giudicato.

È invece corretta, per il Collegio, la decisione del giudice territoriale che ha escluso il giudicato sulle ragioni di appello dell’INPS giudicate assorbite dalla precedente sentenza poi annullata: rispetto a esse l’Istituto non doveva proporre alcun ricorso incidentale condizionato in sede di legittimità.

Nel merito, la Corte rileva che la documentazione relativa alle istanze di rottamazione è formatasi in corso di giudizio ed è decisiva ai fini della determinazione del quantum debeatur. La Corte d’appello avrebbe dovuto acquisirla, attivando se del caso i poteri officiosi. L’insegnamento costante impone di contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, in questa prospettiva collocandosi l’esercizio del potere istruttorio officioso degli artt. 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ.: nel giudizio di appello anche atti non prodotti tempestivamente possono essere ammessi, ove indispensabili ai fini della decisione, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 10790 del 2017 e di Cass. n. 11845 del 2018, n. 21410 del 2019 e n. 28439 del 2019.

L’indispensabilità, nella specie, non è discutibile, perché i documenti riguardano la definizione agevolata di debiti controversi; anche l’agente della riscossione ha confermato il perfezionamento della procedura amministrativa per le tre cartelle oggetto di causa. Segue l’accoglimento del primo motivo, l’assorbimento del secondo, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *