Giudicato esterno da decreto ingiuntivo e rapporti di durata, onere di allegazione (Cass. civ. Sez. III n. 3891 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione e i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Formatosi il giudicato sulla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente tra le parti per effetto della mancata opposizione a un decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma — in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio — ben può farlo per le periodicità successive. Il giudice, nell’indagine volta ad accertare l’oggetto e i limiti del giudicato esterno discendente da un decreto ingiuntivo non opposto, deve dare rilievo non unicamente al contenuto precettivo del provvedimento monitorio, ma anche agli elementi di fatto e alle ragioni di diritto su cui è fondata la domanda di ingiunzione.

Il Fatto

Una società titolare di farmacia otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti dell’azienda sanitaria locale per un credito di natura periodica. Il decreto non veniva opposto e diveniva definitivo. Nel successivo giudizio di opposizione la società invocava il giudicato esterno formatosi sulla qualificazione del rapporto come transazione commerciale, con conseguente spettanza degli interessi previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

La Corte d’Appello, in sede di revocazione, revocava la precedente sentenza e, in fase rescissoria, accoglieva l’eccezione di giudicato, condannando l’azienda sanitaria anche al pagamento degli interessi sulla sorte capitale già riconosciuta. L’azienda proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio, richiamato dallo stesso ricorrente, secondo cui il provvedimento di merito passato in giudicato non vincola in altri giudizi se non ne è dato ricavare le ragioni della decisione e i principi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Con specifico riferimento ai rapporti di durata, la Corte ribadisce che il debitore non può più contestare l’obbligo per il periodo indicato nel ricorso monitorio, ma può farlo per le periodicità successive quando manchi un’esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio.

Da qui la precisazione sul metodo: il giudice, nel delimitare l’oggetto del giudicato esterno da decreto ingiuntivo non opposto, deve considerare non solo il contenuto precettivo del monitorio, ma anche gli elementi di fatto e le ragioni di diritto posti a fondamento della domanda di ingiunzione.

La Corte rileva però un difetto decisivo sul piano processuale. La ricorrente non censura idoneamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché — in violazione del requisito prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. — non riporta gli atti e i documenti posti a fondamento della censura. In particolare, non produce il ricorso monitorio, il decreto ingiuntivo, l’atto notificato dall’azienda, la sentenza di primo grado e l’atto di citazione in appello, cioè proprio i documenti dai quali si sarebbe dovuta evincere la non vincolatività del giudicato per le periodicità successive.

La Corte sottolinea che il requisito dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. va osservato anche quando essa sia giudice del fatto processuale, con potere-dovere di esaminare e interpretare direttamente gli atti: solo dopo aver accertato l’ammissibilità del motivo diviene possibile valutarne la fondatezza. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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