Giudicato esterno escluso tra Ires e Irap per presupposti diversi (Cass. civ. Sez. V n. 9908 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza pronunciata con riferimento a una determinata imposta non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto un’imposta diversa, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti. Il giudicato esterno, infatti, si forma mediante l’applicazione di norme giuridiche diverse da quelle sotto le quali va sussunta la fattispecie controversa. Nel confronto tra Ires e Irap tale diversità è strutturale: la prima assume a presupposto il reddito netto, la seconda un fatto economico diverso dal reddito, individuato nel valore della produzione netta. Ne consegue che il giudice tributario non può attribuire alla decisione resa sull’Irap l’effetto vincolante del giudicato esterno nel giudizio sull’Ires.

Il Fatto

Una società consolidante e una società consolidata impugnarono davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano un avviso di accertamento che aveva rettificato il reddito della seconda ai fini Ires per l’anno 2007. L’Amministrazione contestava l’indebita deduzione di perdite su crediti, in violazione degli artt. 101, comma 5, e 109, comma 1, del TUIR, e di componenti negative relative a operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, in violazione dell’art. 110, commi 10 e 11, del TUIR. I giudici aditi accolsero il ricorso.

L’appello erariale fu accolto dalla Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 7357/2016. Le società contribuenti la impugnarono per revocazione, limitatamente alla parte dell’atto impositivo relativa alle operazioni con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, deducendo il contrasto con altra pronuncia resa tra le stesse parti e munita di autorità di cosa giudicata. I giudici regionali accolsero l’impugnazione, riconoscendo l’effetto vincolante del giudicato esterno. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 395, num. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 66 ss. del d.lgs. n. 546/1992. L’Amministrazione sostiene che il contrasto di giudicati presuppone che le due decisioni riguardino il medesimo rapporto e che tale requisito difetta nel caso concreto, poiché le sentenze concernevano imposte diverse, con autonomi presupposti impositivi, distinte basi imponibili e differenti aliquote.

La Corte ha innanzitutto respinto la richiesta, formulata in memoria, di rinvio del giudizio a quello recante altro numero di ruolo. I due processi, originati da domande con presupposti affatto diversi, mantengono piena autonomia, e la trattazione congiunta non è giustificata sotto alcun aspetto: il rinvio comporterebbe un’immotivata dilatazione della durata del presente causa.

Nel merito, il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato in più occasioni che la sentenza pronunciata con riferimento a una determinata imposta, ancorché fondata sui medesimi fatti rilevanti ai fini dell’applicazione di un’imposta diversa, non spiega efficacia preclusiva nel giudizio avente ad oggetto quest’ultima, essendosi formata mediante l’applicazione di norme giuridiche diverse (v. Cass. n. 24416/2024; Cass. n. 35596/2019; Cass. n. 14596/2018; Cass. n. 235/2014). Nel caso di specie vengono in rilievo l’Ires, nel presente giudizio, e l’Irap, nel giudizio definito: difetta dunque la dedotta efficacia espansiva del giudicato esterno, perché le due imposte presentano presupposti strutturali diversi, pur essendo la pretesa impositiva fondata sui medesimi elementi di fatto.

La Corte sottolinea che la struttura dell’Irap non si fonda su un modello di deducibilità dei costi assimilabile a quello che, in base al principio di inerenza, caratterizza la disciplina dell’Ires. In quest’ultima l’elemento materiale del presupposto si identifica con il reddito netto, in ragione degli artt. 73, 75 e 83 del TUIR. L’Irap è invece un’imposta reale che ha ad oggetto un fatto economico diverso dal reddito, e la sua base imponibile è data dal valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997.

La determinazione della base imponibile è differenziata per categorie di soggetti passivi. Per le società di capitali essa si fonda, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, principalmente sulla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’art. 2425 cod. civ., con esclusione delle voci ivi indicate. Dal valore della produzione vengono scorporati solo alcuni costi, con una radicale differenza rispetto all’Ires, dove, operando il principio di inerenza, non è concepibile alcuna esclusione a priori. Il giudice a quo si è discostato da tale principio: il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con il rigetto della domanda di revocazione, con condanna delle controricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

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