Accertamento bancario: prova contraria analitica per ogni operazione (Cass. civ. Sez. V n. 9681 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamenti fondati su indagini bancarie, l’art. 32, primo comma, n. 2 e 7, d.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51 d.P.R. n. 633 del 1972 pongono una presunzione legale relativa a favore dell’erario, che non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici ex art. 2729 cod. civ. e determina l’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Quest’ultimo può vincerla solo fornendo una prova contraria analitica, operazione per operazione, idonea a dimostrare la riconducibilità di ciascun versamento o prelievo a voci di contabilità ovvero l’estraneità al reddito imponibile. Il giudice di merito è tenuto a una verifica rigorosa dell’efficacia dimostrativa di tale prova, dando conto in motivazione delle relative risultanze. Non assolvono l’onere riscontri fondati su macro-categorie o su dati aggregati, né l’amministrazione è tenuta a confutare capillarmente le allegazioni del contribuente, essendo la contestazione già contenuta nell’avviso di accertamento.
Il Fatto
La vicenda prende avvio da quattro avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2009, emessi dall’Agenzia delle Entrate all’esito di indagini bancarie sui conti della società contribuente, dei soci e di un’impresa individuale. L’ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior volume d’affari ai fini IVA e maggiori ricavi ai fini IRPEF e IRAP, con ricadute sui redditi di partecipazione dei soci.
La Commissione Tributaria di primo grado di Bolzano aveva accolto in parte il ricorso dei contribuenti; la Commissione di secondo grado, con sentenza n. 106/2018, ha rigettato sia l’appello principale dell’ufficio sia quello incidentale, ritenendo che la copiosa documentazione prodotta avesse superato la presunzione legale. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui i contribuenti hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’ufficio ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione omessa e solo apparente. Il motivo è infondato: secondo il consolidato orientamento richiamato (Cass. n. 13977 del 2019), il vizio di motivazione apparente ricorre quando la sentenza, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione. La motivazione sintetica va distinta da quella apparente, e nel caso di specie l’iter argomentativo del giudice d’appello risulta chiaro.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973, che consente all’amministrazione di porre a base delle rettifiche i dati delle indagini bancarie e impone al contribuente la prova contraria. Richiamando Cass. n. 10480 del 2018 e Cass. n. 13112 del 2020, si afferma che il giudice di merito deve verificare con rigore l’efficacia dimostrativa delle prove offerte per ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione.
La sentenza impugnata non risponde a tale canone, avendo ritenuto superata la presunzione sulla base di documentazione complessiva. La Corte esclude che la prova possa essere fornita mediante riscontri incentrati su macro-categorie o dati aggregati: tali modalità sono inidonee a vincere la presunzione in merito alla riferibilità a redditi non dichiarati.
Il terzo motivo è in parte fondato e in parte inammissibile. Sotto il profilo del difetto di specificità ex art. 366 cod. proc. civ., la censura sull’inutilizzabilità della documentazione è priva dell’indicazione delle date degli inviti e dei documenti richiesti e prodotti tardivamente. È invece fondata la denuncia della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: poiché l’amministrazione ha già assolto il proprio onere allegando movimentazioni prive di riscontro contabile, non è tenuta a una capillare confutazione delle argomentazioni del contribuente.
Ne segue l’accoglimento del secondo e del terzo motivo, il rigetto del primo, la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Bolzano, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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