Giudicato esterno non rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3637 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato esterno non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione. La parte che ne deduca la formazione ha l’onere di trascrivere la sentenza, di allegarla e di indicarne la collocazione in atti, oltre ad averne tempestivamente eccepito l’esistenza in sede di merito. In mancanza di tali adempimenti il motivo di ricorso che denunci la violazione del giudicato è inammissibile. La mancata disponibilità della sentenza recante il preteso giudicato esclude, inoltre, la configurabilità dell’abuso del processo ai fini dell’art. 96 cod. proc. civ.
Il Fatto
Un medico specializzando, ammesso alle scuole negli anni 1983/1991, ha azionato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di alcuni Ministeri il diritto alle differenze retributive per la frequenza del corso di specializzazione, in subordine il risarcimento del danno per il tardivo e inesatto adempimento delle direttive comunitarie.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda per intervenuta prescrizione decennale. La Corte d’Appello, in riforma, ha accolto la domanda subordinata, escludendo la prescrizione ed assumendo a parametro equitativo le indicazioni della legge n. 370/1999. La Presidenza del Consiglio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la formazione di un giudicato esterno.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 39, 324, 329 cod. proc. civ., 11 legge n. 370/1999. La ricorrente lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato il giudicato esterno formatosi per la mancata impugnazione di una pregressa sentenza del Tribunale di Roma, che avrebbe già riconosciuto il diritto azionato.
La Corte rileva che il motivo è inammissibile. La ricorrente non trascrive, non allega e non indica la collocazione in atti della sentenza invocata. Non dà conto, inoltre, di aver tempestivamente dedotto in sede di merito la formazione del giudicato esterno.
Il Collegio afferma che il giudicato esterno non è rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione, richiamando Cass. n. 26916/2023 e Cass. n. 15846/2023. L’onere di allegazione e di indicazione degli atti grava dunque sulla parte che ne deduce la formazione.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente dichiaratosi antistatario.
Quanto all’art. 96 cod. proc. civ., la Corte esclude ogni aggravio: l’indisponibilità della sentenza recante il preteso giudicato non consente di verificare la mala fede nella condotta processuale della ricorrente.
Nota della Redazione
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