Cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse (Cass. civ. Sez. V n. 8011 del 25.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, l’interesse all’impugnazione deve sussistere al momento della proposizione del ricorso e persistere per l’intero corso del giudizio. Il sopravvenuto venir meno di tale interesse, per effetto di eventi verificatisi dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere e impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto dell’interesse ad agire. La circostanza è rilevabile anche d’ufficio e non richiede il consenso della controparte quando questa non si opponga all’istanza.
Il Fatto
La contribuente, società consortile in liquidazione attinta da un avviso di intimazione di pagamento per accise sull’energia elettrica relative al 2013, impugnava l’atto sostenendo di operare in regime di esenzione in qualità di autoproduttrice da fonti rinnovabili per i propri associati, in forza di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La CTP di Bologna respingeva il ricorso con sentenza n. 770/05/2017. La CTR dell’Emilia Romagna rigettava l’appello, ritenendo che le società consortili, pur astrattamente riconducibili alla nozione di autoproduttore, si configurano come fornitori di energia verso gli associati e sono perciò assoggettabili all’accisa. La contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, cui resisteva l’Amministrazione con controricorso.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente depositava istanza di cessata materia del contendere, rappresentando che in data 30 settembre 2022 era stato depositato accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale innanzi al Tribunale di Forlì e che in data 21 novembre 2022 era intervenuta omologazione. L’accordo prevedeva espressamente la chiusura del contenzioso fiscale pendente in ogni grado con spese compensate, con pagamento di tutte le posizioni creditorie verso la controricorrente.
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, regolarmente notiziata dell’istanza, non si opponeva. La Corte rileva che l’istanza, sottoscritta dal legale rappresentante e dal difensore, pur non corredata della documentazione attestante l’allegato pagamento, manifesta di per sé il sopravvenuto difetto di interesse all’impugnazione in capo alla contribuente.
Il passaggio argomentativo centrale è di ordine processuale: il requisito dell’interesse deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnazione e persistere per l’intero corso del giudizio. La sua sopravvenuta carenza preclude l’esame nel merito dei motivi e impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La Corte non esamina pertanto i tre motivi — relativi alla nozione di autoproduttore, all’omessa motivazione sull’affidamento e alla violazione degli artt. 10 e 11 l. n. 212 del 2000 — perché l’interesse alla loro decisione è venuto definitivamente meno. Le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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