| 

Revoca del nulla osta per inaffidabilità del datore: irrilevanza dell’estraneità del lavoratore (TAR Puglia n. 205 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta all’assunzione di cittadino straniero, disposta per la sopravvenuta emersione di plurimi indici di inaffidabilità del datore di lavoro, non richiede che gli elementi ostativi siano imputabili al lavoratore. La serietà ed effettività del rapporto di lavoro costituisce presupposto imprescindibile per l’ingresso nel territorio dello Stato, sicché le ragioni che inficiano l’affidabilità del rapporto incidono comunque sull’interesse pubblico al controllo dei flussi migratori, restando irrilevante che esse dipendano da un soggetto diverso dal lavoratore richiedente.

Il Fatto

Un cittadino straniero impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura aveva disposto la revoca del nulla osta all’assunzione rilasciato in favore del suo potenziale datore di lavoro, provvedimento non notificato al ricorrente e conosciuto solo mediante accesso agli atti.

La revoca era motivata sulla base di plurimi indici di inaffidabilità del datore — tra cui il significativo aumento delle unità di personale dipendente a fronte della riduzione dei terreni condotti e l’inquadramento dei lavoratori in area e livello non coerente con le mansioni — ritenuti sintomatici della possibile fittizietà del rapporto lavorativo. Il ricorrente contestava la non imputabilità di tali elementi alla propria persona, rilevando come gli stessi dipendessero esclusivamente dal datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto la domanda cautelare manifestamente infondata, difettando il requisito del fumus boni iuris richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm. Il Collegio ha evidenziato che la serietà ed effettività del rapporto di lavoro rappresenta presupposto imprescindibile per l’ingresso nel territorio dello Stato, con la conseguenza che le ragioni ostative emerse a carico del datore non possono essere neutralizzate dall’estraneità del lavoratore rispetto alle stesse.

Quanto al precedente giurisprudenziale invocato dal ricorrente, il Tribunale ne ha rilevato la non conferenza, attenendo alla diversa ipotesi della richiesta di permesso di soggiorno in attesa di occupazione, istanza che nel caso di specie il lavoratore non aveva neppure formulato. Tale diversità di situazioni ha condotto il Collegio a escludere che il quadro normativo e giurisprudenziale invocato potesse sostenere l’accoglimento dell’istanza cautelare.

La reiezione dell’istanza è stata quindi disposta con regolamentazione delle spese al merito, trattandosi di valutazione resa in sede cautelare senza alcuna pronuncia sul thema decidendum, riservato alla successiva fase di merito del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *