Premio aziendale di rendimento subordinato al budget e non agli obiettivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13822 del 17.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di premio aziendale di rendimento disciplinato dall’art. 44 del c.c.n.l. del 12.2.2005 per i dipendenti delle imprese creditizie e dall’art. 24 del contratto integrativo aziendale, l’emolumento è ricondotto alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che può prevederne o non prevederne l’istituzione e ne determina l’ammontare, i criteri di attribuzione e i tempi di pagamento in relazione al raggiungimento di prefissati obiettivi. L’erogazione è condizionata dalla sussistenza in bilancio di un impegno di spesa e non dal riscontro degli obiettivi fissati dal Consiglio di amministrazione, con il solo limite del rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi di informazione e consultazione delle organizzazioni sindacali. La mancata attivazione della procedura informativa non è circostanza dirimente, perché la consultazione ha carattere eventuale e a iniziativa sindacale, né impedisce all’impresa di adottare i provvedimenti deliberati.
Il Fatto
Un dipendente di una banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento del premio aziendale di rendimento relativo al periodo gennaio–ottobre 2012. La banca propose opposizione e il Tribunale la rigettò. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza n. 765/2020, respinse l’impugnazione, ritenendo che il diritto al premio non dipendesse dal raggiungimento di obiettivi specifici fissati unilateralmente dalla parte datoriale, ma dalla previsione in bilancio di un impegno di spesa, collegandosi l’emolumento alla sola occupazione di una posizione lavorativa strategica e rilevando la coerenza del comportamento del dipendente con la prestazione richiesta.
Avverso tale decisione la banca ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 18.5.2021, e poi un secondo ricorso sullo stesso atto, iscritto separatamente. I due procedimenti sono stati riuniti e decisi congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dato atto della riunione dei due ricorsi, entrambi relativi alla stessa sentenza e alle stesse parti. La riunione rende infondata l’eccezione di improcedibilità del secondo ricorso, perché la nullità delle attività processuali del procedimento iscritto per secondo si produce, secondo la giurisprudenza richiamata, solo in ipotesi di mancata riunione dei giudizi.
Nel merito, il motivo è stato accolto in continuità con i precedenti che avevano scrutinato la medesima fattispecie. Il Collegio ha ribadito che, una volta enunciata l’interpretazione della regula iuris con l’intervento nomofilattico della Corte, essa ha vocazione di stabilità, rafforzata dalle novelle del 2006 e del 2009. In assenza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti.
Quanto alle fonti collettive, l’art. 44 del c.c.n.l. riconduce il premio alla sfera unilaterale e discrezionale dell’impresa, che può istituirlo o meno e ne stabilisce ammontare, criteri e tempi di pagamento in relazione a obiettivi prefissati, nel rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza e degli obblighi informativi e di consultazione sindacale. L’an del premio va individuato nella sussistenza del budget, cioè nell’impegno di spesa in bilancio, non nella redditività complessiva dell’impresa.
La sentenza impugnata non ha compiuto una puntuale analisi del testo della disposizione collettiva nazionale, trascurando il criterio del senso letterale delle parole ex art. 1362 cod. civ., comma 1, e la sua portata assorbente rispetto agli ulteriori criteri ermeneutici. Sul piano della contrattazione integrativa, ha trascurato il ruolo di strumento attuativo delle previsioni nazionali e ha omesso un’interpretazione sistematica delle clausole.
Quanto alla mancata attivazione della procedura di informazione, l’esame testuale della norma collettiva conferma l’unilateralità e la discrezionalità dell’istituzione dell’incentivo e del suo regolamento applicativo. Rilevano il carattere eventuale della consultazione, i tempi brevi di avvio e di espletamento e, soprattutto, la previsione per cui al termine della procedura l’impresa può comunque adottare i provvedimenti deliberati.
La sentenza è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese, perché proceda a esaminare le fonti collettive in una lettura coordinata e applicando i criteri interpretativi richiamati.
Nota della Redazione
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