Contratti bancari monofirma e disconoscimento delle copie: rigetto dei ricorsi (Cass. civ. Sez. I n. 14945 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti bancari, la mancata sottoscrizione del documento da parte della banca non ne determina la nullità per difetto della forma scritta richiesta dall’art. 117, comma 3, d.lgs. n. 385 del 1993, poiché tale requisito va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, in ragione della finalità di protezione del cliente. È sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, che ne sia consegnata una copia al correntista e che quest’ultimo lo sottoscriva, potendo il consenso dell’intermediario desumersi da comportamenti concludenti. Il disconoscimento della conformità all’originale delle copie fotostatiche, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone, a pena di inefficacia, una dichiarazione che indichi in modo chiaro e univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non bastando clausole di stile né generiche asserzioni. La contestazione della sola esistenza dell’originale integra un diverso rimedio, che esige la querela di falso.

Il Fatto

Una società correntista conveniva in giudizio la banca per ottenere la restituzione degli importi addebitati a titolo di anatocismo, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese non pattuite, in relazione a più conti correnti e rapporti di anticipo. La banca resisteva e proponeva domanda riconvenzionale di pagamento del saldo debitore, per il quale era stata prestata garanzia personale da un terzo, poi chiamato in causa.

Il Tribunale accoglieva la domanda della società e rigettava quella riconvenzionale. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’appello principale della banca e condannava la società e il garante, in solido, al pagamento della somma accertata. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione, con distinti atti, la società principale e il garante.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il disconoscimento delle copie documentali. Richiamando un proprio consolidato indirizzo, rileva che l’eccezione di non conformità tra copia e originale deve essere sollevata in modo chiaro e circostanziato, con l’indicazione specifica del documento e degli aspetti per i quali se ne assume la difformità. Nella specie il ricorrente non ha allegato di aver contestato specifiche difformità, non ha indicato gli elementi differenziali e non ha proposto querela di falso: il motivo è inammissibile.

Sul secondo motivo, la Corte conferma che la dichiarazione di ricezione dello schema contrattuale e la prova dell’esecuzione del rapporto valgono a dimostrare la consegna del testo negoziale. Il cliente che intenda smentirla deve allegare e provare il contrario. Il vizio di motivazione, inoltre, non può essere dedotto mediante il mero confronto con le risultanze processuali, ma va riferito al testo della sentenza impugnata.

La Corte ribadisce il principio della forma scritta funzionale: nei contratti bancari è sufficiente la sottoscrizione del cliente, mentre il consenso della banca può desumersi da comportamenti concludenti. Richiama altresì la giurisprudenza sulla trasparenza bancaria, che opera tanto nella fase precontrattuale quanto in quella di stipulazione ed esecuzione.

Sui contratti monofirma, la Corte esclude che la mancata sottoscrizione della banca determini la nullità dei patti su interessi ultralegali, confermando la validità della clausola che individua la commissione di massimo scoperto mediante il solo tasso percentuale, ove la periodicità di calcolo sia comunque determinabile secondo le regole interpretative.

Quanto alla garanzia, la Corte qualifica l’impegno del garante come contratto autonomo di garanzia, desunto dall’interpretazione complessiva delle clausole: il pagamento a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore e l’estensione della garanzia all’obbligo di restituzione delle somme erogate in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. Ne deriva l’inammissibilità delle eccezioni relative al rapporto fondamentale, salva quella di usura, anch’essa infondata. Entrambi i ricorsi sono rigettati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *