Il giudicato di inammissibilità preclude la rimessione in discussione del prelievo latte (TAR Lombardia n. 1055 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario, l’intervenuto giudicato sull’atto di accertamento e sulla cartella esattoriale, ancorché di natura processuale (inammissibilità del ricorso originario), determina l’inoppugnabilità del titolo e preclude la possibilità di rimetterne in discussione la legittimità in sede di impugnazione della successiva intimazione di pagamento. Il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto europeo costituisce motivo di annullabilità, non di nullità, e non genera alcun obbligo di annullamento in autotutela una volta che l’atto sia divenuto definitivo. La prescrizione del credito, di durata decennale trattandosi di misure patrimoniali non periodiche, non può essere eccepita per la prima volta avverso l’intimazione successiva a una cartella divenuta definitiva. La pendenza di un giudizio promosso dal debitore interrompe e sospende permanentemente la prescrizione del credito fino alla definizione del processo.
Il Fatto
Una società agricola impugnava dinanzi al TAR Lombardia un atto di intimazione di pagamento, emesso dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per conto di AGEA, relativo al cd. “prelievo supplementare” per le campagne lattiere 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008. La ricorrente, che aveva già proposto ricorsi avverso le cartelle per le annate successive, deduceva l’illegittimità derivata degli atti impugnati per il contrasto della normativa nazionale con il diritto europeo, come accertato da alcune sentenze della Corte di Giustizia, chiedendo all’Amministrazione di procedere all’annullamento in autotutela e al ricalcolo del prelievo. Con la memoria di merito, la società chiedeva il rinvio della causa per accedere al nuovo procedimento transattivo introdotto dall’art. 10-ter del D.L. n. 69/2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’istanza di rinvio, rilevando che la definizione del giudizio non compromette la possibilità di accesso al procedimento conciliativo, riferito espressamente ai “contenziosi pendenti in ogni stato e grado”. L’istituto transattivo, condizionato alla pendenza della lite, presuppone la sua instaurazione in un momento anteriore alla decisione, non risultando configurabile un interesse al differimento per una finalità meramente defatigatoria.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse con riferimento alle annualità 2006/2007 e 2007/2008, essendo intervenute sentenze favorevoli alla società che avevano annullato le imputazioni di prelievo e comportato il discarico delle relative cartelle. La pretesa risulta, invece, infondata per l’annualità 2005/2006: per tale annata si era già formato il giudicato, essendo intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso collettivo proposto, tra gli altri, dalla ricorrente avverso gli atti di prelievo e le cartelle. Tale pronuncia, ancorché di rito, ha determinato l’inoppugnabilità dell’atto impositivo e della cartella, precludendo ogni rilievo concernente la loro legittimità in sede di impugnazione dell’intimazione.
Il Tribunale ha escluso la doverosità dell’annullamento in autotutela, valorizzando il principio della certezza dei rapporti giuridici: la contrarietà al diritto europeo non determina la nullità del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241/1990 e non impone di rimettere in discussione atti divenuti definitivi, atteso che il contrasto riguardava i criteri di riassegnazione e rimborso, non la norma attributiva del potere. Quanto all’eccezione di prescrizione, sollevata per la prima volta in tale sede, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di vizio che avrebbe dovuto essere opposto con l’impugnazione della cartella divenuta definitiva.
Nel merito, la prescrizione del credito è stata comunque esclusa: il termine applicabile è quello decennale, trattandosi di una misura patrimoniale non avente carattere periodico; la scansione temporale degli atti di riscossione e la pendenza dei giudizi, con effetto interruttivo e sospensivo permanente, hanno impedito il maturarsi di qualsiasi termine. Infine, la domanda risarcitoria è stata respinta per carenza del presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa.
Nota della Redazione
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