Inammissibile il ricorso collettivo per disomogeneità delle posizioni (TAR Lombardia n. 3822 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, il ricorso collettivo è ammissibile solo se i ricorrenti vantano identiche posizioni sostanziali e processuali, senza situazioni di conflitto di interessi, e se le domande sono identiche nell’oggetto e gli atti sono censurati per gli stessi motivi. La proposizione contestuale di un’impugnativa da parte di più soggetti costituisce una deroga alla regola generale secondo cui il ricorso ha ad oggetto un solo provvedimento e i vizi si correlano strettamente ad esso, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale da accertarsi in modo rigoroso. È altresì inammissibile il ricorso i cui motivi siano formulati in modo generico e indifferenziato, senza riferimento alle peculiarità dei singoli procedimenti amministrativi.
Il Fatto
Due cittadini indiani, entrati in Italia a seguito del rilascio di nulla osta al lavoro subordinato da parte di due diversi datori di lavoro, non avevano ricevuto alcuna convocazione per l’esame della pratica e il rilascio del permesso di soggiorno. I ricorrenti proponevano un ricorso collettivo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione, senza depositare documentazione idonea a comprovare le posizioni di entrambi e senza indicare elementi concreti delle rispettive fattispecie procedimentali. A seguito della costituzione dell’amministrazione e del deposito degli atti dei relativi procedimenti, è emersa una situazione fattuale differenziata per ciascuno dei ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, co. 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso collettivo, trattenendo la causa in decisione all’udienza camerale. Dall’esame della documentazione depositata dall’amministrazione, è emerso che le due posizioni erano sostanzialmente e proceduralmente distinte: i ricorrenti avevano ottenuto nulla osta in relazione a diversi datori di lavoro e i procedimenti avevano seguito due iter differenti. Per uno dei due ricorrenti, a fronte del parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, era stato avviato il procedimento di revoca del nulla osta; per l’altro, una richiesta di integrazione documentale non era mai stata riscontrata, con conseguente avvio del procedimento di revoca.
La Corte ha richiamato il principio affermato dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5, secondo cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale tale da giustificare il ricorso cumulativo. Da questa regola discende che il ricorso collettivo, in quanto deroga, è soggetto a requisiti stringenti: i ricorrenti devono vantare identiche posizioni sostanziali e processuali, non trovarsi in conflitto di interessi e proporre domande identiche nell’oggetto, censurando gli atti per gli stessi motivi (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29/03/2022, n. 2313).
Nel caso di specie, tali requisiti non sussistevano: le posizioni dei ricorrenti non si trovavano nella medesima fase procedimentale – uno aveva ricevuto una richiesta di integrazione istruttoria con sospensione dei termini, l’altro un preavviso di revoca del nulla osta – e postulavano accertamenti istruttori differenti, incompatibili con una trattazione unitaria. Inoltre, le censure erano formulate in modo del tutto generico e indifferenziato, senza riferimento alle peculiarità dei singoli procedimenti, con conseguente difetto di specificità dei motivi. La disomogeneità delle posizioni procedimentali e processuali, unitamente al difetto di specificità, ha condotto alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con compensazione delle spese di giudizio in considerazione della limitata attività difensiva svolta.
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Nota della Redazione
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