Nessun silenzio assenso sul condono in fascia di inedificabilità assoluta (C.G.A.R.S. n. 364 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta gravante sull’area, la non condonabilità degli abusi maggiori opera ex lege e impedisce la formazione del silenzio assenso sull’istanza di condono edilizio. Il silenzio assenso può perfezionarsi anche su una domanda non conforme a legge, ma solo se l’istanza sia quantomeno aderente al modello normativo astratto prefigurato dal legislatore. Ove la condonabilità sia ex lege preclusa per la tipologia dell’abuso e per il carattere vincolato dell’area, si versa in ipotesi di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza e nessun titolo abilitativo tacito può sorgere. Il divieto di costruire entro i 150 metri dalla battigia, di cui all’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78 del 1976, vale per i privati fin dal 1976 e non ammette deroghe per le aree di fatto edificate.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un complesso edilizio a destinazione turistico-ricettiva, realizzato in difformità dalla concessione edilizia e in parte ultimato prima del luglio 1983 e in parte prima dell’agosto 1985. Su di esso erano state presentate, nel tempo, plurime istanze di condono edilizio ai sensi della l. n. 47/1985 e della l. n. 724/1994, con integrale pagamento delle oblazioni e degli oneri concessori; erano stati rilasciati il nulla-osta della Soprintendenza e quelli del Genio Civile.
Il Comune, con provvedimento del 16 ottobre 2014, ha rigettato una di tali istanze. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello, dolendosi in particolare dell’esclusione del silenzio assenso e della qualificazione dell’area ai fini del vincolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello e affronta anzitutto il motivo sull’asserita formazione tacita del titolo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che la sussistenza di vincoli sull’area, a prescindere dalla loro natura assoluta o relativa, comporta ex lege l’insanabilità degli abusi maggiori e l’inconfigurabilità del silenzio assenso. L’istanza formalmente non corrispondente alla fattispecie legale tipica non può innescare il meccanismo di formazione silenziosa dell’atto.
La Corte distingue i requisiti di validità — il cui difetto non impedisce il perfezionarsi della fattispecie — dall’ipotesi di radicale inconfigurabilità giuridica dell’istanza: perché il titolo tacito si formi, la domanda deve essere quantomeno aderente al modello normativo astratto. Quando la condonabilità è preclusa per legge, in ragione della tipologia dell’abuso e del carattere vincolato dell’area, nessun titolo abilitativo tacito può sorgere.
Quanto alla qualificazione dell’area, il Collegio ribadisce che gli abusi realizzati nella fascia dei 150 metri dalla battigia dopo il 31 dicembre 1976 non sono sanabili neanche se l’area è di fatto interamente edificata. L’art. 15, lett. a), l. reg. Sicilia n. 78 del 1976 impone un vincolo di inedificabilità assoluta senza deroga; consentite restano solo le opere strettamente finalizzate a rendere fruibile il mare e, entro rigorosi limiti, la ristrutturazione di opere preesistenti.
Il richiamo alla Corte costituzionale n. 72/2025 conferma la natura interpretativa dell’art. 2, comma 3, l. reg. Siciliana n. 15 del 1991 e il significato del testo originario dell’art. 15: il divieto vale per i privati fin dal 1976. La struttura ricettiva non integra la diretta fruizione del mare. Infine, non si configura alcun affidamento tutelabile, alla luce dei principi dell’Adunanza plenaria n. 9 del 2017. Nulla per le spese, in assenza di costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.