Trasferimento legittimo e assenza ingiustificata: legittimo il licenziamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24563 del 04.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento disciplinare, il rifiuto del lavoratore di rendere la prestazione presso la sede di destinazione, in assenza di una giustificazione, integra un inadempimento grave e sufficiente a legittimare il recesso, quando il trasferimento sia sorretto da comprovate ragioni oggettive. La legittimità del trasferimento, ove accertata con decisione non impugnata, costituisce il presupposto del giudizio sulla condotta successiva del lavoratore. In sede di legittimità, il ricorso che non aggredisce la ratio decidendi e propone un diverso accertamento dei fatti è inammissibile.
Il Fatto
Il lavoratore era in servizio presso l’unità produttiva di Verona quando la società disponeva il suo trasferimento in altra sede, a seguito della dismissione dello stabilimento e del trasferimento della relativa attività produttiva. Il trasferimento produceva effetti dal 1° gennaio 2021. Il lavoratore non si presentava presso la nuova sede dal 7 al 14 gennaio 2021, senza alcuna giustificazione. La società intimava quindi il licenziamento disciplinare per giusta causa.
In primo grado, nella fase sommaria del procedimento, il Tribunale annullava il licenziamento, ordinava la reintegrazione e condannava la società al pagamento di dodici mensilità. La Corte d’appello di Venezia accoglieva il reclamo della società, rigettava le domande del lavoratore e lo condannava alla restituzione delle somme percepite. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente denunciava la violazione delle norme in materia di correttezza e buona fede e di trasferimento, sostenendo l’illegittimità del provvedimento datoriale e la conformità a buona fede del proprio rifiuto. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte territoriale aveva rilevato che già il giudice di primo grado aveva ritenuto il trasferimento sorretto da comprovate ragioni oggettive, consistenti nella dismissione dello stabilimento e nel trasferimento della relativa attività produttiva. La decisione sul punto non era stata impugnata dal lavoratore, neppure in forma incidentale condizionata. Ne conseguiva che la legittimità del trasferimento non era più in discussione.
Il dissenso della Corte d’appello rispetto al primo giudice riguardava invece la conformità a buona fede del rifiuto del lavoratore di iniziare l’attività presso la nuova sede: profilo affermato dal Tribunale ed escluso dalla Corte. Il ricorrente, invece, ha censurato solo un passaggio marginale, attinente alla libertà di impresa di cui all’art. 41 Cost., e ha proposto un proprio diverso accertamento fattuale, in contrasto con la ricostruzione operata dal giudice di merito.
Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l’omesso esame di fatti decisivi. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012, ammette la censura solo se il ricorrente indica il fatto storico, il dato da cui esso risulta, il come e il quando sia stato oggetto di discussione e la sua decisività, secondo i criteri espressi dalle Sezioni Unite n. 21973 del 2021.
La Corte ha osservato che il ricorrente non deduceva l’omesso esame di un fatto, ma censurava la valutazione di fatti che riconosceva essere stati considerati dai giudici di secondo grado. Quanto alla prosecuzione dell’attività in trasferta oltre il mese indicato, si trattava di un diverso apprezzamento probatorio; le assunzioni riguardavano professionalità diverse o erano legittimate da un accordo di stagionalità. I fatti dedotti erano stati quindi considerati e valutati. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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