Prescrizione quinquennale dei crediti retributivi nel pubblico impiego anche con termine illegittimo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18695 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, la domanda con cui il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo del dipendente a tempo indeterminato soggiaccia al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948, nn. 4 e 5, cod. civ., non a quello decennale. Il termine decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, da tale momento. Non è configurabile un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione, né nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra una situazione giustiziabile. La misura risarcitoria dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 opera come danno presunto, di natura sanzionatoria, senza inversione dell’onere probatorio a carico del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente assunto a tempo determinato nel settore scolastico, ha convenuto in giudizio il datore pubblico per ottenere il riconoscimento del trattamento retributivo spettante ai dipendenti a tempo indeterminato, deducendo la abusiva reiterazione dei contratti a termine e la lesione del principio di non discriminazione.

La Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto in parte le ragioni del lavoratore, ma ha qualificato come decennale la prescrizione dei crediti retributivi. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, dolendosi della misura del risarcimento, della prova del danno e del regime prescrizionale applicato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui si contesta la sussistenza di alcun illecito e si assume che gli oneri probatori del danno gravassero sul lavoratore, non potendosi applicare la misura dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 con finalità sanzionatorie.

Il Collegio richiama l’indirizzo consolidato: nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE. Va escluso il ricorso ai criteri del licenziamento illegittimo, incongrui, e può farsi riferimento alla fattispecie omogenea dell’art. 32, comma 5, quale danno presunto con valenza sanzionatoria, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio.

La Corte precisa che da tale meccanismo non deriva una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico: per il primo l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo agevola l’onere probatorio. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 5072 del 2016, i cui principi sono stati estesi al settore scolastico.

Il terzo motivo è invece fondato. La Corte afferma che nell’impiego pubblico contrattualizzato la domanda del dipendente a tempo determinato che invoca il principio di non discriminazione soggiace al termine quinquennale di prescrizione dell’art. 2948, nn. 4 e 5, cod. civ., con decorrenza dall’insorgenza dei crediti e, per quelli maturati alla cessazione, da tale momento.

Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 36197 del 2023, che hanno escluso la configurabilità di un metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e qualificato il mancato rinnovo come mera aspettativa di fatto, non giustiziabile. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al terzo motivo, con cassazione della sentenza e rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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