Giudicato interno su criterio di liquidazione del danno in sentenza non definitiva (Cass. civ. Sez. III n. 16752 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La statuizione contenuta nella sentenza non definitiva che, pur pronunciando condanna generica, fissi un criterio di determinazione del risarcimento è idonea a formare giudicato interno sul punto. In materia di esame contabile ex art. 198 cod. proc. civ., il consulente nominato dal giudice può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari per rispondere ai quesiti, compresi quelli diretti a provare i fatti principali, in ragione della specialità della consulenza tecnica contabile. I vizi che infirmano l’operato del consulente integrano nullità relativa, soggetta alla disciplina dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., e sanata se non eccepita nella prima difesa successiva. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza d’appello sia conforme in fatto a quella di primo grado.

Il Fatto

Una società attiva nella vendita al dettaglio di abbigliamento conveniva in giudizio il proprio intermediario assicurativo, deducendo la violazione degli obblighi di assistenza e informazione in relazione a un contratto di copertura sull’insolvenza dei crediti commerciali. L’assicuratore aveva negato l’indennizzo per non avere ricevuto una piena informativa sulle perdite già in capo all’assicurata. Il Tribunale di Ancona accoglieva la domanda con sentenza parziale e poi con sentenza definitiva condannava l’intermediario al pagamento di una somma in favore della società e, per la parte ceduta, di un terzo.

La Corte d’appello di Ancona rigettava il gravame, negando il concorso di colpa dell’assicurata e confermando la misura del risarcimento. L’intermediario ricorreva per cassazione con tre motivi, lamentando la nullità della consulenza tecnica contabile, l’omessa pronuncia su un motivo di appello e l’errata quantificazione del danno.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, relativo alla dedotta nullità della CTU, è rigettato. La ricorrente non ha dimostrato di avere tempestivamente eccepito il vizio: quando il consulente acquisisca irritualmente atti e documenti, la sanzione rientra nel sistema delle invalidità processuali e integra una nullità relativa, sanata se non eccepita nella prima difesa successiva. Assume rilievo dirimente il principio delle Sezioni Unite n. 3086 del 2022, secondo cui nell’esame contabile il consulente può acquisire anche d’ufficio i documenti necessari a rispondere ai quesiti, compresi quelli relativi ai fatti principali, in ragione della specialità della materia e dell’attenuazione dell’onere di allegazione.

Il secondo motivo è accolto. La Corte d’appello aveva effettivamente omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione. Tuttavia, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., e di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 384 cod. proc. civ., la Corte decide la questione nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Sulla statuizione della sentenza non definitiva si è formato giudicato interno: pur trattandosi di condanna generica, essa conteneva un criterio di determinazione del risarcimento. Non sussiste però il denunciato contrasto con la sentenza definitiva, perché entrambe escludono la ripetizione del premio assicurativo pagato. La non definitiva impone solo di tenere conto del premio che sarebbe stato giustificato in caso di esatta cognizione del rischio, senza fissarne la misura, stabilita dalla definitiva.

Il terzo motivo è inammissibile. Esso sollecita una rivalutazione dei fatti incompatibile con il giudizio di legittimità. In ogni caso opera la preclusione dell’art. 348-ter cod. proc. civ.: quando la sentenza d’appello è conforme in fatto a quella di primo grado, non è deducibile il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dovendo il ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e dimostrarne la diversità.

Le spese sono compensate in ragione della fondatezza del secondo motivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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