Clausola di contingentamento nella somministrazione: giudicato implicito nel rinvio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5090 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio è vincolato non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, comprese le questioni non espressamente esaminate che ne costituiscono il presupposto, formando oggetto di giudicato implicito interno. Ne consegue che, ove la pronuncia rescindente abbia presupposto l’esistenza e la vincolatività della clausola di contingentamento, tale questione non può essere riesaminata in sede di rinvio. Sul piano probatorio, è l’utilizzatore tenuto all’osservanza del limite percentuale a dover provare il mancato superamento dello stesso; è sufficiente che il lavoratore deduca l’avvenuto superamento per far scattare il relativo onere. Il documento proveniente dall’ente e sottoscritto da un dirigente è elemento probatorio liberamente valutabile.
Il Fatto
Una lavoratrice era stata impiegata presso una società per il tramite di un contratto di somministrazione di lavoro concluso tra l’utilizzatore e un’agenzia, per il periodo dall’1 ottobre 2005 al 31 gennaio 2006. La Corte d’appello, pronunciando in sede di rinvio dalla Cassazione, aveva dichiarato la nullità del contratto di somministrazione e costituito tra la lavoratrice e l’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dall’1 ottobre 2005, condannando la società al ripristino del rapporto e al pagamento dell’indennità risarcitoria. La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale decisione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 276/2003, sostenendo l’inesistenza, all’epoca del contratto, di limiti quantitativi alla somministrazione. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la pronuncia rescindente aveva presupposto logicamente l’esistenza e la vincolatività della clausola di contingentamento, sicché tale questione risultava coperta da giudicato implicito interno.
La Cassazione ha richiamato l’orientamento costante secondo cui la pronuncia di annullamento con rinvio vincola il giudice di merito anche alle premesse logico-giuridiche della decisione. Nella specie, la clausola di contingentamento costituiva il necessario presupposto della decisione di legittimità sulla ripartizione degli oneri di allegazione e prova; diversamente, l’accertata violazione delle relative regole sarebbe rimasta priva di effetti.
Con il secondo motivo la società censurava la valutazione del prospetto attestante il rispetto della clausola, sottoscritto da un dirigente. La Corte ha giudicato la censura inammissibile, poiché la valutazione del documento è rimessa al giudice di merito, che l’ha motivatamente esclusa. Non si ravvisano violazioni degli artt. 2712 e 2719 c.c., poiché tali norme riguardano rispettivamente i fatti o le cose rappresentate e la conformità delle copie all’originale.
Con il terzo motivo si contestava il mancato ammesso della prova testimoniale. La Corte ha ritenuto la censura infondata, condividendo la valutazione di genericità dei capitoli articolati. L’infondatezza di tale doglianza rende inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori censure sulla causale giustificativa.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.