Giudicato interno sulla giurisdizione e inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi (Cass. civ. Sez. Un. n. 32690/2025)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulla giurisdizione contenuta in una sentenza della Corte di cassazione che dispone il rinvio forma giudicato interno, non più discutibile nella prosecuzione del giudizio. Il motivo di ricorso che censura la liquidazione delle spese processuali è inammissibile se si limita a contestare apoditticamente il valore della causa senza indicare gli elementi della diversa stima. La richiesta di sospensione facoltativa per pendenza di ricorso dinanzi alla Corte EDU è inammissibile se generica e non riconducibile a previsioni codicistiche.
Il Fatto
Gli eredi dell’assegnataria di un alloggio prefabbricato, edificato in base alla normativa post-sisma, agivano in giudizio per ottenere l’adempimento dell’obbligo di trasferimento a titolo gratuito, ex art. 2932 c.c., in esecuzione di un preliminare di vendita stipulato dalla loro dante causa con il Comune di Salerno. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello, in sede di rinvio a seguito di cassazione (Cass. n. 5032/2022), respingeva la domanda, condannando gli attori al pagamento delle spese dei due gradi di merito, del giudizio di legittimità e della fase di rinvio. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e la violazione dei parametri forensi nella liquidazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, pronunciando a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sulla prima censura, la Corte ha rilevato che la questione della giurisdizione era stata già definitivamente risolta dalla precedente sentenza n. 5032/2022, che aveva respinto il motivo di ricorso del Comune sul punto, formando giudicato interno. Il ricorrente ha inoltre rinunciato espressamente a tale doglianza nella memoria depositata, riconoscendo l’esistenza del giudicato sulla giurisdizione. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto generico e apodittico, in quanto il ricorrente si è limitato ad assumere che il valore del bene sarebbe inferiore a quello considerato dal giudice di rinvio, senza indicare gli elementi concreti della stima e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva liquidato le spese in base a un valore della causa fino a € 26.000,00.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione facoltativa del processo per la pendenza di un ricorso dinanzi alla Corte EDU, in quanto del tutto generica e non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di sospensione previste dal codice di procedura civile. La decisione si allinea alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., ritenendo che il ricorrente non abbia fornito elementi per superare i rilievi ivi contenuti. La Corte ha infine condannato il ricorrente anche al pagamento di ulteriori somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., e al versamento del contributo unificato.
Implicazioni Pratiche
- Giudicato sulla giurisdizione: La statuizione sulla giurisdizione contenuta in una sentenza della Cassazione che dispone il rinvio è definitiva e forma giudicato interno; l’avvocato non può riproporre la questione nel successivo giudizio di rinvio o in un nuovo ricorso per cassazione avverso la sentenza resa in sede di rinvio.
- Onere di specificità del motivo sulle spese: La censura avverso la liquidazione delle spese deve indicare puntualmente gli elementi in base ai quali il valore della causa andrebbe determinato diversamente, non essendo sufficiente una contestazione apodittica; occorre confrontarsi con i criteri e gli scaglioni previsti dal D.M. n. 147/2022 applicati dal giudice.
- Inammissibilità del motivo generico: Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi, oltre ad essere generici, non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse doglianze in modo assertivo e senza fornire una critica articolata alla motivazione del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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