Nullità dell’opposizione per omessa integrazione del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 2 n. 13858 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia, emesso dal magistrato che procede ai sensi dell’art. 168 del d.P.R. n. 115/2002, sono contraddittori necessari non solo i beneficiari del compenso e il Ministero della giustizia, ma anche le parti processuali del giudizio principale, compreso il pubblico ministero funzionante presso il giudice che ha pronunciato il decreto. L’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione, ex art. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e art. 15 del d.lgs. n. 150/2011, alle parti del giudizio principale determina non l’inammissibilità dell’opposizione, bensì la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, per difetto di integrità del contraddittorio. Tale nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in sede di legittimità, non è soggetta ai temperamenti di cui all’art. 157 c.p.c. e comporta la cassazione della decisione con rinvio al giudice a quo.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di custodi e amministratori giudiziari nominati in relazione al sequestro preventivo di due società, avevano proposto opposizione, ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che aveva attribuito loro l’importo complessivo di € 257.013,00. Il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’opposizione, aveva rideterminato i compensi nella misura di € 306.438,75.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione sia gli ausiliari, sia il Ministero della giustizia e le società, con ricorsi incidentali. Nel corso del giudizio di legittimità, la Corte ha disposto l’acquisizione del fascicolo d’ufficio per verificare l’integrità del contraddittorio nel giudizio di opposizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato d’ufficio, in via pregiudiziale, che il giudizio di opposizione si era svolto tra gli ausiliari, il Ministero della giustizia e le società, senza la partecipazione degli imputati del procedimento penale dal quale derivava il sequestro, né del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al quale l’opposizione non era stata notificata.
Nel richiamare il consolidato orientamento di legittimità, la Corte ha affermato che nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari sono contraddittori necessari le parti processuali del giudizio principale, ivi compreso il pubblico ministero. L’omessa notifica del ricorso e del decreto di comparizione alle parti, con la conseguente mancata partecipazione al procedimento, non determina l’inammissibilità dell’opposizione ma la nullità del procedimento e della decisione, con conseguente cassazione e rinvio.
Quanto al ruolo del pubblico ministero, la S.C. ha precisato che l’integrità del contraddittorio si determina avendo riguardo all’ufficio funzionante presso il giudice che ha pronunciato il decreto di liquidazione, in ragione del rapporto di incidentalità tra il procedimento di opposizione e il processo penale. L’unità e l’indivisibilità dell’ufficio del pubblico ministero non escludono, infatti, la diversa competenza funzionale e le distinte legittimazioni del procuratore della Repubblica presso il tribunale e di quello presso la corte d’appello. La qualità di litisconsorti necessari va poi valutata nel momento in cui il giudizio si instaura, e non secundum eventum litis, risultando irrilevante l’avvenuta assoluzione definitiva degli imputati in sede penale.
La Corte ha altresì escluso che l’integrazione del contraddittorio costituisca un inutile dispendio di attività giurisdizionale, contrario al principio della ragionevole durata del processo, non potendosi operare alcun bilanciamento tra l’efficienza dell’amministrazione della giustizia e il diritto delle parti a un processo che si svolga nel contraddittorio dinanzi a un giudice terzo e imparziale, ai sensi dell’art. 111, secondo comma, Cost. e dell’art. 6 CEDU.
Infine, la nullità derivante dalla mancata integrazione del contraddittorio, ricollegandosi a un difetto di attività del giudice, è rilevabile d’ufficio pure in sede di legittimità e non è soggetta ai temperamenti dell’art. 157 c.p.c., sottraendosi alla regola di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., con conseguente rimessione della causa al giudice a quo per la rinnovazione della notifica e l’integrazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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