Giudicato interno e prova testimoniale nel contratto d’opera (Cass. civ. Sez. II n. 16744 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni in ogni stato e grado del processo va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni. Essa opera solo quando sulle relative questioni non vi sia stata una statuizione anteriore. Ove questa vi sia stata, il giudice delle fasi successive può conoscerne solo se siano state riproposte con l’impugnazione; diversamente si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame. L’eccezione di inammissibilità della prova testimoniale deve essere riproposta nella prima difesa utile successiva all’assunzione, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ.; in difetto, la testimonianza resta definitivamente acquisita e deve essere valutata.
Il Fatto
Con sentenza n. 642/2018 il Tribunale di Termini Imerese accolse l’opposizione proposta dal committente e revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore della società creditrice, ritenendo che le parti non avessero provato l’importo pattuito a titolo di compenso per le prestazioni svolte. La decisione fu confermata in appello.
La Corte d’appello di Palermo dichiarò inammissibile la prova testimoniale articolata dalla società creditrice, volta a dimostrare l’ammontare del compenso e l’esecuzione delle prestazioni, rilevando che la relativa eccezione era stata tempestivamente proposta dagli opponenti sia prima sia dopo l’assunzione del mezzo istruttorio. La società ha proposto ricorso per cassazione, cui hanno resistito con separati controricorsi i due committenti.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., sostenendo che il Tribunale aveva accertato la sussistenza del rapporto professionale senza impugnazione incidentale sul punto, con conseguente formazione del giudicato interno, e che la Corte d’appello non poteva riesaminare la questione.
La Corte accoglie la censura. La sentenza di primo grado aveva respinto la domanda non già per carenza di prova del rapporto negoziale, che il Tribunale aveva esplicitamente ritenuto sussistente, ma sull’assunto che la società non avesse dato prova di un accordo sull’ammontare del compenso. In mancanza di impugnazione incidentale, la sussistenza del rapporto non poteva essere rimessa in discussione.
Il Collegio enuncia il criterio di coordinamento: la regola della rilevabilità d’ufficio delle questioni va letta insieme ai principi che governano le impugnazioni. Essa opera solo se sulle questioni non vi sia stata una statuizione anteriore; se questa esiste, i giudici successivi possono conoscerne solo quando siano state riproposte con l’impugnazione, altrimenti il giudicato interno preclude ogni esame. Richiama sul punto Cass. n. 22207/2017 e Cass. n. 2388/1998.
Il terzo motivo censura la dichiarazione di inammissibilità della prova testimoniale, deducendo che l’eccezione non era stata riproposta dopo l’assunzione alla prima difesa utile, essendo stata sollevata solo nelle note conclusive. Il quarto motivo contesta l’operatività del divieto dell’art. 2721 cod. civ., poiché la testimonianza verteva sull’esecuzione del contratto e sui comportamenti successivi.
Entrambi i motivi sono fondati. La prova per testi era ammissibile quanto ai capitoli diretti a dimostrare l’esecuzione del rapporto e le prestazioni effettuate, non essendo volta a provare direttamente l’esistenza e il perfezionamento dell’incarico professionale, con esclusione del divieto dell’art. 2721 cod. civ.. Quanto ai corrispettivi, l’eccezione dei resistenti non era stata riproposta nella prima difesa utile secondo le modalità dell’art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ma solo nelle note conclusionali; la testimonianza doveva pertanto essere valutata, essendo ormai definitivamente acquisita, come confermato da Cass. Sez. Un. n. 16723/2020.
La Corte accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbito il secondo e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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