Il concessionario autostradale non è esente dal COSAP per l’occupazione dei cavalcavia (Cass. civ. Sez. I n. 23233 del 13.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il CANONE per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), istituito dall’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l’uso esclusivo o speciale di beni pubblici e prescinde dalla sottrazione all’uso collettivo del suolo. Ne è soggetto passivo l’occupante di fatto, anche abusivo, che gestisce economicamente e funzionalmente il bene per fini d’impresa. L’esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato è di stretta interpretazione e non si estende alla società concessionaria che costruisce e gestisce l’infrastruttura ritraendone un utile, essendo irrilevante la proprietà demaniale statale del manufatto e il suo ritorno allo Stato al termine della concessione.
Il Fatto
Una società concessionaria autostradale proponeva domanda di accertamento negativo del COSAP per l’anno 2014, in relazione all’occupazione del soprassuolo di strade provinciali mediante cavalcavia autostradali, nei confronti della Provincia. La società sosteneva l’insussistenza dei presupposti impositivi e, in subordine, l’operare dell’esenzione, assumendo che l’occupazione fosse ascrivibile allo Stato, titolare del bene demaniale “autostrade”.
Il Tribunale rigettava le domande, affermando che il regolamento provinciale assoggetta al pagamento anche l’occupante di fatto e che le esenzioni sono tassative. La Corte di appello confermava il rigetto. La società ricorreva per cassazione deducendo tre motivi, affrontati congiuntamente.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 38 del d.lgs. n. 507/1993 assoggetta alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, anche soprastanti il suolo, dei beni demaniali di comuni e province; l’art. 39 individua il soggetto passivo nel titolare della concessione o, in mancanza, nell’occupante di fatto; l’art. 49 prevede l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato.
Il COSAP, introdotto dall’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997, è un quid ontologicamente diverso dalla TOSAP: non è un tributo, ma il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, e prescinde dalla limitazione o sottrazione all’uso collettivo del suolo, rilevando l’utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo. È irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia occupazione di fatto.
Quanto al soggetto passivo, la Corte richiama il costante indirizzo in tema di TOSAP per fattispecie analoghe: nel caso di occupazione di aree demaniali da parte di una società concessionaria per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica, l’esenzione non spetta, perché è la società a eseguire la costruzione e la gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato. Assume rilievo decisivo l’attività di gestione e le finalità lucrative dell’impresa.
La Corte distingue poi nettamente l’esclusione dall’esenzione. L’esclusione delimita i confini della fattispecie impositiva; l’esenzione è una disposizione speciale di stretta interpretazione che deroga alla norma impositiva. Nel caso concreto ricorre una vera esenzione, ai sensi dell’art. 49 citato, e proprio tale qualificazione conduce a escludere il beneficio in favore della società.
Né rilevano le note del Mit richiamate, di natura non normativa e relative alla fase di costruzione delle infrastrutture: pianificata la rete dallo Stato, l’occupazione del suolo provinciale in regime concessorio impone all’ente gestore il pagamento del canone. La sentenza impugnata è dunque immune da vizi e il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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