Prescrizione dei tributi eccepibile anche nel secondo avviso di intimazione (Cass. civ. Sez. V n. 16743 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso di intimazione non è compreso tra gli atti impugnabili indicati nell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sicché la sua impugnazione è facoltativa e non obbligatoria. Ne deriva che il contribuente può far valere l’eccezione di prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notificazione delle cartelle di pagamento e la notificazione del primo avviso di intimazione anche in sede di impugnazione di un avviso di intimazione successivo. Sotto il profilo sostanziale l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento ed è idoneo a interrompere il decorso della prescrizione; resta fermo che la prescrizione maturata prima della notificazione delle cartelle va eccepita in sede di impugnazione delle cartelle stesse.

Il Fatto

Il contribuente impugna un avviso di intimazione relativo a cartelle di pagamento emesse per il mancato pagamento di tributi vari, notificate tra il 2000 e il 2005. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso; la Commissione tributaria regionale respinge l’appello, ritenendo non prescritti i crediti recati dalle cartelle.

Avverso la sentenza di appello il contribuente propone ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e la nullità della sentenza per non avere la CTR considerato che la prima intimazione di pagamento non era stata impugnata. Le Agenzie resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

La CTR aveva fondato il rigetto su tre argomenti: la prescrizione maturata prima della notificazione delle cartelle andava eccepita impugnando le cartelle; quella maturata successivamente non era deducibile perché il primo avviso di intimazione non era stato impugnato; tra la prima intimazione e l’atto impugnato non era comunque decorso il termine decennale. La Corte ritiene corretta solo la prima affermazione.

Il passaggio decisivo riguarda la natura dell’avviso di intimazione. Esso contiene l’esplicitazione di una pretesa tributaria definita, ma non figura tra gli atti di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992: la sua impugnazione è dunque facoltativa e non obbligatoria, come affermato da Cass. n. 2616 del 11.02.2015, Cass. n. 26129 del 02.11.2017 e Cass. n. 1230 del 21.01.2020. Sul piano sostanziale, tuttavia, l’atto vale come sollecito di pagamento ed è idoneo a interrompere la prescrizione.

Da qui la conseguenza: il contribuente non aveva l’onere di impugnare il primo avviso di intimazione per far valere la prescrizione maturata tra la notificazione delle cartelle e quella della prima intimazione, nel termine ordinario proprio dei singoli tributi, secondo Cass. Sezioni Unite n. 23397 del 17.11.2016. L’eccezione è stata quindi correttamente proposta impugnando l’intimazione successiva, e il giudice di appello avrebbe dovuto verificare se la prescrizione si fosse effettivamente compiuta.

La difesa erariale aveva sostenuto che il primo avviso era stato impugnato e che la relativa causa si era conclusa con sentenza passata in giudicato, la quale avrebbe accertato la regolare notificazione delle cartelle e l’interruzione della prescrizione per effetto del fallimento del contribuente. La Corte esclude però di poter utilizzare quel provvedimento, prodotto senza attestazione di passaggio in giudicato, e rileva che il fallimento non risulta in questa sede né era mai stato dedotto prima.

Il primo motivo è pertanto accolto, il secondo assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame sulla prescrizione e sull’eventuale cessazione della materia del contendere, e per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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