Compenso all’amministratore giudiziario revocato e presupposto dell’adempimento (Cass. civ. Sez. II n. 18133 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di liquidazione dei compensi a favore dell’ausiliario del giudice, come nell’ipotesi dell’amministratore giudiziario di beni sequestrati in un procedimento penale, il presupposto implicito ma indefettibile dell’attribuzione del compenso, a titolo di acconto e/o di saldo, è che l’ausiliario, nello svolgimento dell’incarico, si attenga alle direttive del giudice e non ponga in essere condotte in contrasto con la legge o con gli interessi della procedura. Ne consegue che la revoca dell’incarico per condotte illegittime preclude la liquidazione di ulteriori somme rispetto agli acconti già corrisposti. La verifica sull’utile gestione e sull’infedeltà dell’ausiliario costituisce accertamento di fatto, insindacabile in cassazione se motivato in modo congruo e privo di vizi logici.

Il Fatto

Il ricorrente, nominato amministratore giudiziario di beni sequestrati nell’ambito di un procedimento penale, ha presentato istanza di liquidazione del compenso finale per l’attività svolta. Il GIP aveva rigettato l’istanza con decreto del 28.06.2018. L’ausiliario ha proposto opposizione davanti al Tribunale di Napoli, chiedendo la liquidazione di una somma superiore a 2.900.000 euro, al netto di un acconto di 15.000 euro.

Il Tribunale, con ordinanza depositata il 18.10.2019, ha respinto l’opposizione. Il giudice ha rilevato che l’istante aveva percepito due acconti per un totale di 30.000 euro, riferiti al periodo fino al 27.01.2010, e che per il periodo successivo, fino alla revoca del 20.04.2012 disposta per condotte illegittime, non risultavano dovute ulteriori somme. Il ricorrente ha impugnato la decisione in cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente perché pongono la medesima questione, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte richiama il principio secondo cui il motivo ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. deve riguardare un fatto storico nella sua oggettiva esistenza, non le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, né le mere ipotesi alternative o le singole risultanze istruttorie.

Sul punto la Corte cita il proprio orientamento consolidato, tra cui Sez. II n. 10525 del 31.03.2022, nonché Cass. n. 9097 del 2017, Cass. n. 5355 del 2018 e Cass. n. 16781 del 2023. Il ricorrente non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito, perché lo scrutinio dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Alla Corte è riservato solo il controllo logico-formale e di correttezza giuridica.

Nel merito delle censure, il Tribunale ha spiegato con motivazione congrua che il compenso liquidato durante l’incarico si riferiva all’attività svolta nel procedimento penale e non a una diversa gestione. Quanto all’attività successiva, il giudice ha negato ogni ulteriore compenso perché l’ausiliario aveva svolto in maniera infedele l’attività gestoria, violando le norme di legge e tenendo condotte contrarie agli interessi della procedura.

Il secondo motivo, fondato sulla violazione dell’art. 2-octies della legge n. 575 del 1965, è stato dichiarato infondato. Il Tribunale ha correttamente ritenuto che, oltre agli acconti, null’altro fosse dovuto, in mancanza di prova di un’utile gestione successiva o, meglio, in ragione delle condotte illegittime che avevano portato alla revoca.

Il quarto motivo, relativo agli artt. 3 e 4 del d.P.R. n. 177 del 2015, è anch’esso infondato. Il ricorrente sosteneva che tali norme non prevedono l’esclusione del compenso in caso di revoca. La Corte osserva che il presupposto implicito ma imprescindibile di quelle disposizioni, che dettano i criteri di determinazione, aumento e riduzione del compenso, è che l’amministratore abbia maturato il diritto per avere bene adempiuto all’incarico. Nella specie i giudici di merito, con accertamento di fatto insindacabile, hanno escluso ogni ulteriore compenso a causa dell’inadempimento dell’ausiliario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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