Cartella di pagamento da accertamenti definitivi: elementi essenziali e condono (Cass. civ. Sez. V n. 9342 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento che costituisce fisiologico sviluppo di avvisi di accertamento divenuti definitivi per mancata impugnazione non assume la qualifica di nuovo atto impositivo, ponendosi al pari di una intimazione di pagamento. Essa integra pertanto il nucleo minimo di informazioni essenziali richiesto dalla legge quando contenga il riferimento al tributo, ai soggetti d’imposta, al periodo d’imposta, all’imponibile e all’aliquota applicata. Con riguardo alla definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti di cui alla legge n. 413/1991, la notifica di un accertamento parziale preclude al contribuente il ricorso al c.d. condono tombale, imponendo l’utilizzo della dichiarazione integrativa semplice con adeguamento integrale del dichiarato al reddito accertato.

Il Fatto

Nel 1995 l’Amministrazione finanziaria notificava alla contribuente una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di IRPEF, sanzioni e interessi, riferita a due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 1987 e 1988, a loro volta notificati nel 1991 e divenuti definitivi per mancata impugnazione.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso annullando la cartella. L’appello dell’Ufficio veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale, con compensazione delle spese. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i due motivi, entrambi incentrati sull’error in iudicando in cui sarebbe incorsa la Commissione regionale. Il primo concerne la ritenuta carenza degli elementi essenziali della pretesa tributaria racchiusa nella cartella; il secondo attiene alla qualificazione della procedura di definizione agevolata applicabile alla specie.

Sul primo profilo, la Corte rileva che la cartella relativa a distinti avvisi di accertamento divenuti definitivi non innova il rapporto debitorio. Essa si qualifica come fisiologico sviluppo del rapporto medesimo in caso di mancato pagamento dei maggiori importi accertati e non contestati, al pari di un’intimazione di pagamento. Da ciò discende il superamento della tesi della C.t.r., secondo cui la cartella non avrebbe consentito di qualificare inequivocabilmente la pretesa: non assume la cartella la qualifica di nuovo atto impositivo, essendo sufficiente il nucleo minimo di informazioni essenziali richiesto dagli art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e art. 19 d.lgs. n. 546/1992, individuato nel riferimento al tributo, ai soggetti d’imposta, al periodo d’imposta, all’imponibile e all’aliquota applicata.

Sul secondo profilo, la Corte richiama l’orientamento delle Sezioni Unite n. 1064 del 18 gennaio 2007, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale allora insorto. Secondo tale indirizzo, la notifica di un accertamento parziale ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 preclude al contribuente la procedura del c.d. condono tombale di cui all’art. 38 legge n. 413/1991, con conseguente inidoneità della domanda eventualmente presentata e obbligo di avvalersi in ogni caso della dichiarazione integrativa semplice di cui all’art. 36 della medesima legge, adeguando per intero la dichiarazione al reddito accertato per conseguire l’estinzione della controversia.

La Commissione regionale ha dunque errato su entrambi i profili, non facendo corretta applicazione del principio di diritto. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza impugnata cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono integralmente compensate tra le parti in ragione dell’andamento del giudizio; le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *