Giudicato penale assolutorio e colpa grave nella responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. I App. n. 71 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato penale assolutorio vincola il giudice contabile, ai sensi dell’art. 652 cod. proc. pen., quanto all’accertamento del fatto e alla sua attribuzione soggettiva, quando il danneggiato si sia costituito parte civile. Permane tuttavia un autonomo perimetro cognitivo del giudice contabile, chiamato a valutare se la condotta residua integri colpa grave. La condotta, pur superficiale, non configura colpa grave quando non raggiunge quella inescusabile trascuratezza dei doveri di servizio richiesta dalla norma. Nei giudizi su fatti antecedenti all’entrata in vigore del c.d. scudo erariale ex art. 21 d.l. n. 76/2020 opera il criterio della colpa grave. Il giudizio contabile resta autonomo rispetto a quello penale e la sospensione ex art. 106 c.g.c. è ammessa solo in presenza di pregiudizialità tecnica necessaria.

Il Fatto

La vicenda origina da accertamenti interni presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e da un’attività investigativa della DIGOS di Roma, che hanno evidenziato un sistema fraudolento volto alla percezione di rimborsi per missioni di servizio mai eseguite o non dovute, per complessivi euro 363.695,98. Il centro organizzativo del meccanismo è individuato nella dirigente apicale, con la complicità di due dipendenti e il concorso di altri soggetti.

La Sezione territoriale, con la sentenza n. 49/2024, aveva accolto parzialmente la domanda della Procura regionale, condannando gli appellanti al pagamento delle somme indebitamente erogate, ed escludendo la risarcibilità della deminutio patrimonii da interruzione del nesso sinallagmatico per difetto di prova. Avverso tale decisione hanno proposto appello tutti i condannati.

La Motivazione della Corte

In rito, la Corte dispone la riunione degli appelli ex art. 184 c.g.c. Nel merito, accoglie interamente i gravami di tre appellanti incidentali e respinge i rimanenti. Per i primi opera il giudicato penale formatosi con la sentenza del Tribunale di Roma, nel processo in cui il Ministero dell’interno si è costituito parte civile, con la conseguente vincolatività ex art. 652 cod. proc. pen.

La Corte sottolinea che, anche a prescindere dal vincolo, la decisione penale ha escluso la consapevolezza di costoro di partecipare al sistema fraudolento, in alcuni casi per essere stati vittime della falsificazione delle proprie firme. Residua in favore del giudice contabile un perimetro cognitivo ulteriore sull’eventuale colpa, ma le condotte, quand’anche superficiali, non denotano la inescusabile trascuratezza dei doveri di servizio richiesta per la colpa grave. Rileva, in proposito, il regime applicabile ai fatti antecedenti allo scudo erariale e l’operare della novella di cui alla l. n. 1/2026.

Per i restanti appellanti la condanna è confermata, valorizzando la sentenza penale e la relazione investigativa, che hanno accertato il sistematico ricorso alla delega per consentire a soggetti diversi dal titolare della missione di percepire le somme, la predisposizione di atti falsi o ideologicamente falsi e la neutralizzazione dei controlli. La reiterazione e l’omogeneità degli episodi escludono la riconducibilità a mere disfunzioni organizzative e fondano il dolo.

Le eccezioni di rito sono respinte. La citazione non è nulla, contenendo autonoma esposizione di petitum e causa petendi ex art. 82, comma 2, lett. e), c.g.c., e non è redatta per relationem. La mancata sospensione è legittima, non sussistendo la pregiudizialità tecnica necessaria prescritta dall’art. 106 c.g.c., valendo nel processo contabile il criterio del “più probabile che non”. La costituzione in prime cure sana i difetti di notifica ex art. 44 c.g.c. L’occultamento doloso rende infondata l’eccezione di prescrizione, decorrendo il termine dalla scoperta del danno.

Sul quantum, la Corte chiarisce che l’eventuale duplicazione risarcitoria potrà essere dedotta in sede esecutiva, impregiudicata la conferma degli importi di primo grado. Agli appellanti vittoriosi è riconosciuto il rimborso delle spese di lite ex art. 31, comma 2, c.g.c., con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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