Conto giudiziale irregolare per violazione di annualità, unicità e giornale di cassa (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 123 del 21.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale dell’agente della riscossione è irregolare quando rendiconta operazioni riferite a un esercizio finanziario diverso da quello di competenza, in violazione del principio di annualità della gestione codificato dagli artt. 162 e 180 del d.lgs. n. 267/2000. È parimenti irregolare il conto che omette la rappresentazione di alcuni mesi della gestione, in violazione del principio di unicità della gestione contabile, e che è privo del giornale di cassa, non surrogabile dalla periodica attività di rendicontazione. I conti giudiziali riformulati prodotti nel corso dell’istruttoria o allegati alla memoria di costituzione, non depositati né parificati dall’amministrazione, non assumono alcun rilievo giuridico, non possedendo i requisiti di sostanza e di forma dell’art. 139 c.g.c.. L’irregolarità sussiste anche in assenza di ammanchi, con esclusione di ogni addebito al contabile.
Il Fatto
La società concessionaria del servizio di riscossione coattiva delle entrate di un ente locale rendeva il conto giudiziale per l’esercizio finanziario 2017. Il Magistrato designato, con relazione di irregolarità n. 2/2024, rilevava plurimi profili critici: rendicontazione di incassi riferiti a dicembre 2016, omissione dei mesi di gennaio e aprile 2017, assenza del giornale di cassa e asserita duplicazione dell’IVA sull’aggio del concessionario.
Nonostante l’ampia attività istruttoria e i chiarimenti forniti dall’agente contabile e dall’ente, il Magistrato riteneva il conto non discaricabile. L’agente si costituiva in giudizio chiedendo dichiararsi la regolarità del conto, il discarico e la compensazione delle spese, depositando una relazione tecnico-contabile e un conto redatto secondo il modello 21. Il Pubblico Ministero concludeva per la irregolarità del conto senza addebito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare il conto ritualmente depositato dall’agente contabile presso l’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 139 c.g.c.. I conti riformulati sulla base delle richieste istruttorie e quello allegato alla memoria di costituzione non risultano depositati, verificati e parificati dall’amministrazione comunale: essi non possiedono i requisiti di sostanza e di forma richiesti dalla norma e non assolvono ad alcuna funzione integrativa o novativa.
Nel merito, il conto n. 36557 è irregolare, ancorché privo di ammanchi. È violato il principio di annualità della gestione, che impone la rendicontazione per esercizio di competenza dal 1° gennaio al 31 dicembre: il conto contiene infatti la rendicontazione delle riscossioni eseguite nel mese di dicembre 2016. La regola è codificata dagli artt. 162 e 180 del d.lgs. n. 267/2000, principio immanente alla contabilità pubblica, richiamato dal precedente Sez. giur. Calabria, sentenza n. 193/2023.
Il conto omette inoltre di rappresentare la gestione dei mesi di gennaio e aprile 2017, in violazione del principio di unicità della gestione contabile. La rendicontazione prodotta in istruttoria, pur non avendo evidenziato ammanchi, non è stata rappresentata nel conto giudiziale. L’inesistenza del giornale di cassa, ammessa dallo stesso agente, inficia la regolarità del conto: risulta violato l’obbligo di registrazione cronologica di tutte le operazioni di riscossione, a garanzia dei principi di veridicità e trasparenza.
Il Collegio non condivide invece le ulteriori criticità. Quanto all’IVA, il contratto prevede che il concessionario trattenga il compenso, riversando all’ente la quota al netto. Le fatture non sono pagate direttamente dall’amministrazione, avendo il concessionario la disponibilità del corrispettivo. L’imposta è versata all’Erario nei modi dell’art. 27 del d.P.R. n. 633/1972. La disciplina dello split payment non si applica ai casi in cui la pubblica amministrazione non effettua alcun pagamento del corrispettivo, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13 aprile 2015. Non vi è dunque duplicazione.
Nota della Redazione
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