Efficacia del giudicato penale di assoluzione limitata alle sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 9157 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall’art. 1 d.lgs. n. 87 del 2024 e poi recepito nell’art. 119 T.U. della giustizia tributaria, in base al quale la sentenza penale dibattimentale di assoluzione, con le formule perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, ha nel processo tributario efficacia di giudicato quanto ai fatti materiali, si riferisce esclusivamente alle sanzioni tributarie irrogate e non all’accertamento dell’imposta. Rispetto alla pretesa impositiva, la sentenza penale assolutoria conserva rilievo come elemento di prova, oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario unitamente agli altri elementi introdotti nel giudizio. La norma è di immediata applicazione ai giudizi pendenti, ma non attribuisce efficacia di giudicato alle pronunce emesse dal giudice dell’udienza preliminare a seguito di giudizio abbreviato né a quelle pronunciate ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Il Fatto
Una società impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’Iva indebitamente detratta in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Nel giudizio tributario la società deduceva l’efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione del proprio legale rappresentante, intervenuta con la formula “il fatto non sussiste”, e invocava l’applicazione dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000, sopravvenuto nelle more del giudizio di legittimità.
Il ricorso della contribuente era rigettato in primo e in secondo grado, con conferma della pretesa impositiva. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.
La Motivazione della Corte
La questione centrale investe la portata applicativa dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74 del 2000. La Corte ne ricostruisce la cornice oggettiva: la norma richiama le sole sentenze di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, emesse a seguito di dibattimento. Restano escluse le condanne, le assoluzioni con formula diversa, i provvedimenti di archiviazione, le sentenze di patteggiamento e ogni pronuncia resa a seguito di giudizio abbreviato.
L’argomentazione poggia anzitutto sulla legge delega n. 111 del 2023, che all’art. 20 colloca la riforma tra i criteri di revisione del sistema sanzionatorio, in vista dell’adeguamento al principio del ne bis in idem. Il quadro è completato dal contesto degli artt. 19, 20 e 21 d.lgs. n. 74 del 2000, che delineano un doppio binario tra processo penale e procedimento tributario. Ne consegue, per la Corte, che la norma opera esclusivamente sul piano del trattamento sanzionatorio e non incide sulla pretesa impositiva.
Il collegio valorizza anche il tenore del comma 3 dell’art. 21-bis, che estende l’efficacia alla persona fisica, all’ente e ai soci: l’uso della congiunzione “anche” si spiega solo in chiave sanzionatoria, poiché l’accertamento del tributo è riferito al soggetto passivo. Sul piano temporale, la Corte afferma l’immediata applicabilità della norma anche alle violazioni anteriori. Sul versante sostanziale, richiama il principio di chiarezza e specificità e distingue le assoluzioni ex art. 530, comma 1, cod. proc. pen. da quelle ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen., riservando efficacia di giudicato alle sole prime.
Per il versante unionale, la Corte richiama la sentenza Vueling (CGUE, cause riunite C-370/17 e C-37/18) e la giurisprudenza Di Puma, escludendo frizioni con il diritto dell’Unione ove la norma resti confinata alle sanzioni. Analogamente, la riconduzione alla sola sfera sanzionatoria elide i prospettati profili di illegittimità costituzionale. Nel caso concreto, la sentenza penale prodotta non assume efficacia di giudicato, essendo stata emessa a seguito di giudizio abbreviato e ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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