L’estratto di ruolo è impugnabile se il contribuente subisce il pignoramento dello stipendio (Cass. civ. Sez. 5 n. 611 del 11.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo è impugnabile, ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 100 cod. proc. civ., ogni qualvolta il contribuente dimostri un concreto bisogno di tutela giurisdizionale, come nel caso in cui la pretesa sia azionata mediante pignoramento presso terzi dello stipendio. L’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602/1973 è atto impugnabile ai sensi dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 e la sua mancata impugnazione determina la cristallizzazione della pretesa, precludendo l’eccezione di prescrizione maturata anteriormente. La notifica agli irreperibili assoluti, ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, richiede che il messo notificatore indichi specificamente le ricerche effettuate, in primo luogo quelle anagrafiche; la relata che riporti generiche espressioni precompilate rende invalida la notifica.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Roma gli estratti di ruolo posti a fondamento di un pignoramento presso terzi sullo stipendio, deducendo la mancata notifica degli atti presupposti e la conseguente maturazione della prescrizione. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo prescritte tutte le cartelle. In sede di appello, l’Agenzia delle entrate-Riscossione produceva la documentazione relativa alla notifica di un’intimazione di pagamento, avvenuta il 21 luglio 2016 con il rito dell’irreperibilità assoluta; la CTR del Lazio dichiarava quindi inammissibile il ricorso introduttivo, ritenendo che l’intimazione non opposta avesse cristallizzato la pretesa. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina prioritariamente il secondo motivo, relativo all’interesse ad agire. Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 la Cassazione ricorda che l’impugnazione dell’estratto di ruolo è consentita solo nei casi selezionati dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, norma che ha plasmato l’interesse ad agire con natura “dinamica”. Nel caso di specie tale interesse sussiste, poiché il contribuente ha subito un concreto pignoramento dello stipendio proprio sulla base delle cartelle oggetto di contestazione. Il motivo è quindi fondato.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che la CTR ha assunto la validità della notifica dell’intimazione senza confrontarsi con le specifiche doglianze del contribuente. Dalla relata del 19 luglio 2016 emerge che il notificatore ha attestato l'”irreperibilità assoluta dopo visura” senza indicare le ricerche effettuate, mentre la visura anagrafica acquisita dallo stesso notificatore attestava la residenza del contribuente in via degli Olivi n. 90/A, indirizzo diverso da quello in cui la notifica era stata tentata.
La Corte richiama il principio di diritto consolidato per cui il messo notificatore, prima di procedere con le modalità previste per gli irreperibili assoluti, deve svolgere ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda nel Comune di domicilio fiscale e deve indicare specificamente le ricerche compiute. La sottoscrizione di un modello prestampato con espressioni generiche impedisce ogni controllo e rende invalida la notifica. Nel caso di specie difetta l’indicazione delle ricerche in riferimento all’indirizzo ove la notifica è stata tentata, nonostante la risultanza anagrafica della residenza in civico diverso, non considerata dalla CTR.
La Corte accoglie quindi il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo, e cassa la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi anche la regolarità della notifica di eventuali ulteriori atti di intimazione.
Nota della Redazione
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